La penale non opera se l’inadempimento dipende dalla mancata collaborazione del creditore (Cass. civ. Sez. 3 n. 2878 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pattuizione di una clausola penale in un contratto non sottrae il rapporto alla disciplina delle norme generali che regolano le obbligazioni, sicché non sussiste la responsabilità della parte che abbia assunto un’obbligazione di facere se nel suo comportamento non sia ravvisabile colpa o negligenza. L’accertamento dell’inadempimento e del conseguente diritto alla penale deve tenere conto del comportamento del creditore, il quale è gravato, ai sensi del principio di buona fede oggettiva, dall’onere di collaborare all’esecuzione della prestazione; la mancata collaborazione del creditore, che ostacoli l’adempimento del debitore, esclude l’addebitabilità del ritardo a quest’ultimo, con la conseguente insussistenza del diritto alla penale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dalla proprietaria di un immobile avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di penale, dovuta per il ritardo nell’esecuzione di interventi edilizi sul tetto della propria abitazione, finalizzati a consentire l’apertura di una finestra dell’immobile adiacente, di proprietà dei creditori. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, aveva condannato la debitrice al pagamento della penale, ritenendo il ritardo a lei addebitabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha preliminarmente ribadito che la clausola penale non è istituto autonomo, ma resta soggetta ai principi generali in tema di inadempimento e responsabilità. Ne consegue che la parte obbligata a una prestazione di facere non può essere considerata responsabile se il suo comportamento non è connotato da colpa o negligenza.
La Suprema Corte ha quindi censurato il percorso motivazionale del giudice d’appello, che aveva attribuito il ritardo all’inerzia della debitrice, senza considerare che l’accordo transattivo intercorso tra le parti implicava, secondo il principio di buona fede oggettiva, un onere di leale collaborazione anche a carico dei creditori. In particolare, era emerso che costoro avevano ostacolato la procedura di sanatoria promossa dalla debitrice, necessaria per regolarizzare le opere dal punto di vista amministrativo ed edilizio, e avevano dichiarato di non aver mai autorizzato i lavori, vanificando la possibilità di completare l’intervento nel termine pattuito.
La mancata collaborazione delle controparti contrattuali, lungi dall’essere un elemento neutro, incide sul sinallagma contrattuale e sul concreto interesse delle parti all’accordo, rendendo non addebitabile al debitore il ritardo verificatosi. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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