Residenza all’estero e termine lungo per impugnare il decreto di espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 3218 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150/2011 per impugnare il decreto di espulsione, la parte che propone l’impugnazione ha l’onere di allegare e provare la propria residenza all’estero. Tale onere sussiste anche in caso di non contestazione da parte dell’Amministrazione, perché l’elemento della fattispecie rientra tra quelli imposti ai fini del rispetto del termine di impugnazione e, quindi, della relativa tempestività e ammissibilità. La dichiarazione di essere senza fissa dimora nel territorio nazionale non è surrogabile alla prova della residenza all’estero.
Il Fatto
Un cittadino straniero ha impugnato il decreto con cui il Questore ne aveva disposto il respingimento dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera, deducendo l’esistenza dei presupposti per la protezione internazionale. Il Giudice di Pace ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo: l’atto era stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
Lo straniero ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il termine più lungo previsto per i residenti all’estero dovesse applicarsi anche alla sua posizione, essendo egli senza fissa dimora e non essendo stata contestata dall’Amministrazione la circostanza della residenza all’estero. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo. L’art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150/2011 fissa il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, elevandolo a sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. La norma ricalca l’analoga disposizione dell’art. 35-bis, comma 2, d. lgs. n. 25/2008, che dal 18 febbraio 2017 ha sostituito l’abrogato art. 19, comma 3, d. lgs. n. 150/2011. È dunque la residenza all’estero il presupposto per il termine più lungo.
Su questo terreno si innesta il profilo processuale. La giurisprudenza di legittimità richiamata afferma che l’onere della prova dell’osservanza del termine di impugnazione, e quindi della sua tempestività, incombe sulla parte impugnante (Cass., n. 18690/2022); il mancato assolvimento comporta che il gravame sia dichiarato d’ufficio inammissibile (Cass., n. 20054/2023; Cass., n. 7660/2004).
Il Collegio esclude che l’omessa contestazione dei presupposti da parte dell’Amministrazione possa giovare al ricorrente, trattandosi di incombente rimesso all’esame del giudice a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del giudicato formale (Cass., n. 9987/2016; Cass., n. 25070/2010; Cass., Sez. U., n. 9005/2009). Il ricorrente si era limitato ad allegare di essere senza fissa dimora in Italia: tale dichiarazione non equivale alla prova della residenza all’estero, né può ritenersi equiparabile alla comprovata residenza all’estero.
La conclusione è coerente con la giurisprudenza richiamata (Cass., n. 23915/2023) e con la giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia UE, 16 maggio 2024, C-222/23, Toplofikatsia Sofia, punto 75): il caso in cui il domicilio o la dimora abituale del destinatario non siano noti non è equiparabile a quello del cittadino residente all’estero. Il provvedimento impugnato, applicando il termine di trenta giorni, ha fatto corretta applicazione del principio. Il ricorso è rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese per assenza di costituzione delle Amministrazioni intimate e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il procedimento esente.
Nota della Redazione
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