Protezione internazionale: il giudice deve esaminare anche la domanda dei figli minori presentata dai genitori (Cass. civ. Sez. I n. 3034 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di protezione internazionale, il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione nella fase amministrativa – quando il genitore presenta domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – deve considerare entrambe le domande, poiché il relativo esame individuale deve essere adeguato, completo e rispondere a valutazioni legate al mantenimento dell’unità familiare e all’interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate. (Rv. 677293-01)

Il Fatto

Due coniugi tunisini, in proprio e quali genitori di due figlie minori, impugnavano davanti al Tribunale di Lecce il diniego della Commissione territoriale. Avevano lasciato il Paese nel 2023 per gravi difficoltà economiche: il marito aveva accumulato debiti e temeva l’arresto sia per le somme insolute sia per aver lasciato l’esercito senza attendere l’esito delle dimissioni. Le figlie presentavano problemi di salute, uno documentato in atti e uno in fase di accertamento.

Il Tribunale, senza audizione, respingeva i ricorsi riuniti: escludeva lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, ritenendo le ragioni dell’espatrio vaghe e personali; negava la protezione speciale perché la documentazione lavorativa (contratto a termine parziale, sei buste paga modeste, senza UNILAV) non dimostrava un serio percorso di integrazione. I genitori ricorrevano con tre motivi: violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 per l’omessa valutazione della posizione delle figlie; vizio di motivazione sul rischio di arresto per i debiti; mancata valutazione della protezione speciale alla luce della salute delle minori e del nuovo contratto di lavoro del padre fino al 2026, con UNILAV depositato nei termini.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. L’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 stabilisce che la domanda del genitore «si intende estesa» ai figli minori non coniugati presenti con lui in Italia e che il minore può presentarla tramite il genitore; l’art. 7, par. 3, della direttiva 2013/32/UE garantisce al minore il diritto di chiedere protezione per proprio conto o tramite un adulto. La Corte richiama la Corte di giustizia (C-652/16 e C-91/20) e l’art. 23 della direttiva 2011/95/UE sull’unità familiare, ricordando con Cass. n. 29527/2024 che l’ordinamento italiano non prevede l’estensione automatica dello status ai familiari, tutelabili semmai con la protezione speciale.

Qui però la domanda delle minori, presentata a loro nome dai genitori e fondata in parte sugli stessi motivi, in parte su motivi propri come la salute, andava esaminata insieme a quella dei genitori ma anche in via autonoma. Ciò non è avvenuto: allegato un concreto pericolo di danno grave per le bambine, il Tribunale avrebbe dovuto almeno acquisire informazioni sulla capacità del sistema sanitario tunisino di garantire cure adeguate. Da qui il principio di diritto riportato in massima.

Fondato anche il secondo motivo: il Tribunale non si è soffermato sul timore di arresto per l’esposizione debitoria, benché quella parte del racconto fosse stata ritenuta genuina. Quanto alla protezione speciale, la Corte richiama Cass. n. 29593/2025, secondo cui la riforma del d.l. n. 20/2023 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, da valutare con un bilanciamento che tenga conto dei legami familiari, della durata della presenza, delle relazioni sociali e dell’integrazione lavorativa (Sez. Un. n. 24413/2021). L’integrazione è ogni apprezzabile sforzo di inserimento, dimostrabile anche con contratti a termine (Cass. n. 27475/2023), e l’esiguità delle retribuzioni non è dirimente, contando il loro incremento nel tempo. Il decreto era carente anche su questo, nell’interesse dei genitori e delle figlie.

Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà ai principi enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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