Sostituto processuale e rinvio per legittimo impedimento: poteri pieni del delegato (Cass. pen. Sez. 2 n. 12903 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire per concorrente impegno professionale è adempiuto dal difensore quando, non appena ricevuta la notifica della fissazione dell’udienza, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria. La tempestività della comunicazione va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento, sicché è tardiva l’istanza presentata poche ore prima dell’udienza quando l’impegno ostativo era noto da giorni. La nomina di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. è logicamente e giuridicamente incompatibile con la richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale: il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del titolare, con pieni poteri per ogni attività difensiva, inclusa la discussione. La mancata comunicazione all’imputato della possibilità di richiedere una pena sostitutiva non integra violazione di legge quando la richiesta sia comunque preclusa o sia stata già esaminata e motivatamente respinta nei gradi di merito.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato in primo grado per due episodi di concorso in rapina aggravata dall’uso di armi e dalla commissione del fatto in più persone riunite. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza, rigettando l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore per un concomitante impegno professionale dinanzi al Tribunale del riesame, nonché i motivi di gravame relativi alla mancata offerta di una pena sostitutiva e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sotto i tre profili indicati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha rammentato il principio secondo cui la comunicazione dell’impedimento per concomitante impegno professionale deve essere pronta, parametrandone la tempestività al momento dell’effettiva conoscenza dell’impedimento stesso. Nel caso di specie, il difensore aveva avuto contezza dell’impegno ostativo diciassette giorni prima dell’udienza, ma aveva inoltrato l’istanza solo nel pomeriggio del giorno precedente, a poche ore dalla discussione, senza peraltro indicare alcuna ragione concreta dell’impossibilità di farsi sostituire. A ciò si aggiungeva la circostanza che il difensore aveva nominato un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., presente in udienza.

La nomina del sostituto, ha precisato il Collegio, è incompatibile con la pretesa di ottenere un rinvio per concomitante impegno nel processo in cui la delega è stata conferita. La delega attribuisce al sostituto tutti i diritti e i doveri del titolare, rendendolo idoneo presidio difensivo per ogni attività, compresa la discussione, senza che rilevi l’intento del dominus di riservare a sé tale adempimento, facoltà non contemplata dal codice di rito.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’attenuante della collaborazione con la giustizia non era applicabile: i reati contestati erano stati commessi anni prima dell’inizio della collaborazione, in un contesto privo di elementi concreti di criminalità organizzata. Parimenti infondata era la doglianza relativa alla mancata offerta della pena sostitutiva: la richiesta era preclusa dalla natura dei titoli di reato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981, ed era comunque stata già esaminata e respinta con motivazione congrua dalla sentenza impugnata.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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