Inammissibile il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale, motivi riproduttivi e aspecifici (Cass. pen. Sez. VII n. 31164 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti lineari e coerenti, senza instaurare un reale confronto critico con la motivazione impugnata. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta consistente in mera resistenza c.d. passiva non è di per sé inidonea a integrare il reato, dovendosi valutare il comportamento complessivo dell’agente volto a contrastare volontariamente l’attività degli operanti. La mancata riqualificazione del fatto in ingiuria o minaccia è corretta quando la condotta risulti realizzata nei confronti di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 febbraio 2025, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato, per asserita inidoneità di una condotta di mera resistenza c.d. passiva e per difetto dell’elemento soggettivo; mancata riqualificazione del fatto in ingiuria ex art. 594 cod. pen., nel frattempo depenalizzato, o quantomeno in minaccia ex art. 612 cod. pen.; omessa esclusione della recidiva e conseguente trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, svolgendo una valutazione distinta per ciascun motivo. Quanto al primo, articolato in due doglianze, la Corte ha rilevato che esso risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. In particolare, il provvedimento impugnato aveva dato atto, alla pagina 3, di una condotta dell’imputato volta a contrastare volontariamente l’attività degli operanti, escludendo così l’inidoneità della condotta stessa.

Il secondo motivo, concernente la mancata riqualificazione del fatto in ingiuria o minaccia, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che, come risulta dagli atti, la condotta attribuita al ricorrente è stata realizzata nei confronti di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni: tale circostanza esclude la configurabilità delle fattispecie invocate.

Quanto all’ultimo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva, la Corte lo ha qualificato come aspecifico. La lettura del provvedimento impugnato dimostra, infatti, che le argomentazioni dei giudici di merito sono connotate da lineare e coerente logicità, con le quali il ricorrente non si confronta. Alla pagina 4 il provvedimento aveva dato atto di come la condotta posta in essere fosse sintomatica di un accentuato disprezzo per i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

Alla luce di tali rilievi, la Corte ha confermato la valutazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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