Manomissione contatore e destinazione a pubblico servizio nel furto di energia elettrica (Cass. pen. Sez. 4 n. 3597 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze del reato, non può ritenersi implicitamente contestata in fatto e riconosciuta in sentenza un’aggravante, quando l’imputazione contenga l’esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l’indicazione dei relativi riferimenti normativi e con l’analitica descrizione della condotta. La contestazione in fatto di un elemento circostanziale non espressamente richiamato richiede un’operazione complessa che valuti tutti gli indicatori offerti dall’imputazione e gli elementi del caso specifico, con riguardo alla natura valutativa o meno dell’elemento, alla volontà dell’accusa e al recepimento del giudice. Ne consegue che il giudice d’appello non può ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. — necessaria per la procedibilità d’ufficio del furto ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen. — se il pubblico ministero ha contestato un’altra aggravante e il primo giudice non ha dato conto della sua ricorrenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado che aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. dichiarando il non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, ha ritenuto la penale responsabilità dell’imputata per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, cod. pen., condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
All’imputata, nella qualità di legale rappresentante di una società, era stato contestato di essersi impossessata reiteratamente di energia elettrica, sottraendola all’Enel mediante l’applicazione di un dispositivo magnetico sul misuratore, tale da determinarne un’alterazione con una registrazione di assorbimento minore rispetto a quello erogato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso, affronta la questione della legittimità della contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre quando il furto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio. Tale aggravante è rilevante ai fini della procedibilità, poiché l’art. 624, comma 3, cod. pen., nel testo modificato dal d.lgs. n. 150/2022, subordina la perseguibilità del furto alla querela della persona offesa, salvo che ricorra, tra le altre, la circostanza di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen.
La sentenza richiama il principio consolidato per cui la ritualità dell’imputazione si valuta in base ai contenuti sostanziali dei suoi enunciati, che prevalgono sulle indicazioni letterali e numeriche degli articoli di legge. Fa riferimento alla tappa fondamentale delle Sezioni Unite n. 24906 del 2019 (Sorge), che ha distinto i casi in cui l’elemento circostanziale sia “autoevidente” (come il numero delle persone concorse nel reato o la minore età della vittima) da quelli in cui l’aggravante abbia carattere “valutativo”, esigendo un’informazione più specifica e dettagliata per consentire all’imputato di conoscere il maggior disvalore che gli si imputa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La Corte prende atto dell’esistenza di orientamenti contrastanti in materia, ma individua il principio risolutivo in un recente arresto (Sez. 4, n. 26798 del 2024), che si pone in continuità con le Sezioni Unite Sorge: non può ritenersi implicitamente contestata in fatto un’aggravante quando l’imputazione contenga l’esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l’indicazione dei riferimenti normativi e l’analitica descrizione della condotta. Tale valutazione non si ferma alla natura valutativa o meno dell’elemento, ma tiene conto di tutti gli indicatori offerti dall’imputazione e del disvalore del fatto operato dal pubblico ministero.
Nel caso di specie, il capo d’imputazione non recava la contestazione dell’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen., ma conteneva l’esplicita contestazione dell’aggravante di cui al n. 7-bis, poi esclusa dal giudice di primo grado. L’elemento della destinazione del bene a pubblico servizio era stato quindi valutato solo dal giudice d’appello, senza che il pubblico ministero vi avesse fatto cenno nell’imputazione. La Corte ha pertanto escluso la sussistenza di un’ipotesi di contestazione in fatto dell’aggravante, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela.
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Nota della Redazione
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