Provocazione esclusa se fatto ingiusto anteriore e non riferibile alla persona offesa (Cass. civ. Sez. III n. 5781 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur non statuendo espressamente sull’eccezione, rigetti implicitamente la scriminante della provocazione attraverso il complesso della motivazione. Ai fini della configurabilità della provocazione, l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 7/2016 richiede che il fatto sia commesso nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Ne consegue che la scriminante non è neppure ipotizzabile quando le condotte assunte come ingiuste non sono riferibili direttamente alla persona offesa e non sono poste in essere in concomitanza con il fatto ingiurioso, ma in tempi antecedenti.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Macerata aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dalla danneggiata nei confronti della convenuta, per il danno conseguente a una ingiuria verbale che assumeva di avere subito. Il Tribunale di Macerata, in riforma, aveva condannato la convenuta al risarcimento, liquidato in 1.500,00 euro, e al pagamento di 1.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende ex art. 4 d.lgs. n. 7/2016, oltre alle spese del doppio grado.
La convenuta ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati, sotto profili diversi, sul mancato riconoscimento della provocazione. La controricorrente ha resistito con controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ed entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta dapprima l’eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto l’atto depositato è completo della attestazione di conformità all’originale telematico. Passa poi all’esame delle censure, tutte ruotanti intorno al mancato riconoscimento della provocazione.
Il Collegio esclude innanzitutto che il silenzio della sentenza sull’eccezione integri un vizio di omessa pronuncia. Dal complesso della motivazione si evince chiaramente che il Tribunale ha rigettato implicitamente l’eccezione, richiamando la propria giurisprudenza in tema di pronuncia implicita.
Nel merito, la motivazione del giudice di appoggio fa perno sulla testimonianza dell’unico teste indifferente, dalla quale non sono emerse condotte della persona offesa immediatamente precedenti la pronuncia dell’espressione ingiuriosa. Dalla stessa prospettazione della ricorrente risulta, inoltre, che le condotte di cui si assume la valenza scriminante non erano riferibili direttamente alla persona offesa, ma a suoi familiari e al suo convivente, e non erano state poste in essere in concomitanza col fatto ingiurioso, bensì in tempi antecedenti.
Da ciò consegue che la provocazione, che richiede ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 7/2016 che il fatto sia commesso nello «stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso», non era neppure ipotizzabile di per sé e, comunque, rispetto alla persona offesa.
Quanto agli altri motivi, la censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile, poiché tale vizio non può essere dedotto in relazione a mere risultanze istruttorie e, in ogni caso, i fatti non valorizzati difettano del requisito della decisività. Manifestamente infondata è la censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultando il percorso argomentativo lineare. Inammissibile, perché generico e fattuale, è il quarto motivo sulla mancata valorizzazione delle prove.
La Corte compensa infine le spese del giudizio di legittimità, ravvisando nell’esito alterno dei giudizi di merito una grave ragione analoga a quelle previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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