Guida in stato di ebbrezza: la condanna alla sola ammenda (anche sostitutiva) è inappellabile, ma è nullo il giudizio ‘allo stato degli atti’ senza consenso (Cass. pen. 22730/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 22730 del 19 giugno 2026 (R.G.N. 11355/2026) — Presidente Salvatore Dovere, Relatore Vincenzo Pezzella.
Il principio di diritto
È inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione — in tutto o in parte — di quella dell’arresto, per effetto dell’art. 593, comma 3, c.p.p. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (artt. 20-bis c.p. e 53 ss. l. n. 689/1981). Non integra un valido accordo sui mezzi di prova ex art. 493, comma 3, c.p.p. la dicitura “sull’accordo delle parti” riferita alla mera utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento: decidere sulla base di tali atti, negando l’ammissione delle prove orali richieste, si traduce in un giudizio abbreviato non richiesto dalla parte e privo del relativo sconto di pena, in violazione del contraddittorio; la relazione di servizio e le annotazioni degli agenti non sono atti irripetibili e non possono fondare la colpevolezza senza l’escussione dibattimentale dei redattori.
Il fatto
Il Tribunale di Bologna aveva condannato un imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2, lett. b, e 2-sexies, cod. strada), sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria (ammenda complessiva di 2.800 euro). La difesa proponeva appello, ma la Corte d’appello di Bologna, ritenuta la sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, c.p.p., qualificava l’impugnazione come ricorso per cassazione. Con i motivi la difesa deduceva, tra l’altro, la nullità per violazione del contraddittorio — giudizio deciso sugli atti del fascicolo senza ammettere le prove orali richieste da accusa e difesa — e, con memoria, contestava l’inappellabilità della sentenza.
La motivazione
La questione sull’appellabilità è infondata: pur essendo stata rimessa alle Sezioni Unite, la questione è stata restituita al collegio rimettente per l’intervenuta composizione del contrasto nel senso della non appellabilità della condanna alla sola ammenda, anche se sostitutiva dell’arresto (Cass. n. 20573/2024, Staffieri; n. 13795/2024, Aveta; n. 5145/2025, Vaccaro). Correttamente, dunque, l’appello è stato convertito in ricorso. Il primo motivo di ricorso è però fondato e assorbente: il giudizio di primo grado si è svolto sulla base della documentazione del fascicolo, ritenuta utilizzabile senza il consenso della difesa quanto agli atti diversi dagli scontrini dell’alcooltest, con uso irrituale dei verbali della polizia giudiziaria e diniego dell’ammissione dei testi e dell’esame dell’imputato. La dicitura “sull’accordo delle parti” non equivale a un accordo sui mezzi di prova ex art. 493, comma 3, c.p.p.; si è così celebrato un giudizio abbreviato non richiesto e senza sconto di pena, in violazione del contraddittorio, e la relazione di servizio e le annotazioni degli agenti — non irripetibili — non potevano fondare la colpevolezza senza escussione dei redattori. Annulla con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica.
Implicazioni pratiche
La decisione mette due punti fermi. Primo, di rito: dopo la Riforma Cartabia la condanna alla sola ammenda è inappellabile anche quando l’ammenda sostituisce l’arresto — come tipicamente accade per la guida in stato di ebbrezza definita con pena sostitutiva — sicché l’unico rimedio è il ricorso per cassazione e l’eventuale appello viene convertito. Secondo, di garanzia: il giudice non può trasformare surrettiziamente il dibattimento in un giudizio “allo stato degli atti” utilizzando i verbali della polizia giudiziaria e negando l’ascolto dei testimoni e dell’imputato; la formula “sull’accordo delle parti” a verbale copre la sola utilizzabilità degli atti già acquisiti, non un consenso a rinunciare alla prova orale. Diversamente si celebra un abbreviato “mascherato” — senza richiesta della parte e senza lo sconto di pena — con una violazione del contraddittorio che travolge la condanna. Le annotazioni e le relazioni di servizio degli agenti, infine, non sono atti irripetibili: per fondare la colpevolezza vanno confermate in dibattimento.
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