Responsabilità medica: il consenso informato non giustifica l’errore di scelta terapeutica del medico (Cass. 2968/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 2968 del 10 febbraio 2026 (R.G.N. 23830/2022) — Presidente e Relatore Chiara Graziosi.

Il principio di diritto

Il consenso informato del paziente non giustifica né sana l’errore di scelta terapeutica del medico: il paziente, per quanto informato, non può essere equiparato al medico nelle scelte tecnico-terapeutiche, tanto più quando le informazioni ricevute non siano complete e congrue. Sono inoltre inammissibili le censure che, sotto l’apparente veste della violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), mirano a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito.

Il fatto

Il Tribunale condannava l’azienda sanitaria a risarcire circa 10.000 euro per la malpractice relativa a una frattura del polso; la Corte d’appello rigettava l’appello dell’azienda. Quest’ultima ricorreva per cassazione sulla base di due motivi.

La motivazione

Entrambi i motivi sono inammissibili. Il primo (violazione degli artt. 1218, 1223 e 1227, secondo comma, c.c.) sostiene che il paziente avrebbe concorso a determinare il danno non presentandosi a una visita di controllo, così interrompendo il nesso causale: ma è una censura di fatto, non di diritto, poiché la ratio decidendi del merito si fonda sulla natura scomposta della frattura, prevedibilmente non ricomponibile con il solo gesso; e il paziente si era peraltro presentato a un controllo anteriore.

Il secondo motivo, incentrato sul consenso informato asseritamente reso in forma orale, è inconferente: il consenso non può giustificare una scelta terapeutica erronea del medico, giacché il paziente informato non è equiparabile al medico negli errori di scelta terapeutica, tanto più a fronte di informazioni non complete; e le allegazioni sul contenuto dell’informazione e della «relazione scritta» rilasciata restano generiche, senza indicare che cosa sia stato in concreto illustrato al paziente.

L’esito

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’azienda ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in 3.200,00 euro complessivi.

Implicazioni pratiche

Il consenso informato non è uno scudo contro la colpa medica: legittima l’atto sanitario sul piano dell’autodeterminazione del paziente, ma non trasferisce su di lui le conseguenze di una scelta terapeutica sbagliata, che resta valutata secondo i canoni tecnici della professione. Chi eccepisce il consenso deve inoltre indicare in concreto quali informazioni siano state fornite: l’affermazione generica di un consenso «orale» non basta. Sul piano dell’impugnazione, la struttura sanitaria che intenda contestare il nesso causale o il concorso del paziente ex art. 1227 c.c. deve muoversi nei binari della violazione di legge: se la doglianza investe la ricostruzione del fatto — la natura della frattura, l’incidenza della mancata visita — è inammissibile in sede di legittimità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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