Interruzione di energia elettrica e prova del nesso causale: onere del danneggiato (Cass. civ. Sez. 3 n. 16181 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità extracontrattuale, è onere del danneggiato dimostrare l’esistenza del danno, la sua entità e la sua derivazione causale dal fatto illecito. La prova dell’interruzione della somministrazione di energia elettrica è insufficiente a fondare il diritto al risarcimento, in quanto dimostra la condotta e non il danno. L’errore del giudice di merito nella valutazione delle prove e nell’accertamento del nesso causale è insindacabile in sede di legittimità, essendo censurabile soltanto l’errore nell’individuazione della regola giuridica applicabile. In caso di riforma in appello della sentenza di primo grado, il soggetto obbligato alla restituzione delle spese di lite distratte in favore del difensore della parte vittoriosa è il difensore distrattario, non la parte.

Il Fatto

La ricorrente, danneggiata da interruzioni nella fornitura di energia elettrica, aveva convenuto in giudizio la società di vendita, ottenendo dal Giudice di pace la condanna della società intervenuta, concessionaria del servizio di distribuzione, al risarcimento dei danni subiti da un congelatore e un computer. La sentenza di primo grado era stata riformata dal Tribunale, il quale aveva escluso la responsabilità contrattuale dell’intervenuta e aveva ritenuto non provato il nesso causale tra le interruzioni e i danni. In esito alla riforma, il Tribunale aveva condannato la ricorrente alla restituzione delle somme percepite e il suo difensore alla restituzione delle spese di lite distratte in suo favore. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., sotto un duplice profilo. La prima censura, volta a lamentare la c.d. “motivazione apparente” sul nesso causale, è stata dichiarata inammissibile, poiché nella sostanza investe la valutazione delle prove riservata al giudice di merito, la quale è insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha precisato che è censurabile soltanto l’errore nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare il nesso causale, non anche la valutazione delle conseguenze derivate dall’illecito, che costituisce un accertamento di fatto se adeguatamente motivato.

La seconda censura, con cui la ricorrente sosteneva che dalla dimostrata interruzione dell’energia elettrica conseguisse “ipso iure” il diritto al risarcimento, è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha ricordato che in tema di responsabilità extracontrattuale è onere del danneggiato dimostrare l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dal fatto illecito. Ha aggiunto che la prova dell’interruzione della somministrazione di energia dimostra la condotta, non il danno, rispondendo alla domanda “chi è stato?” e non alla domanda “quanto deve pagare?”. Ha infine giudicato non pertinenti i precedenti giurisprudenziali invocati.

Il secondo motivo, che censurava il giudizio di irrilevanza della prova testimoniale, è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a ottenere una rivalutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio, costante da sessant’anni, per cui la valutazione e l’interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione.

Il terzo motivo, con cui il difensore della ricorrente censurava la condanna alla restituzione delle spese distratte nei propri confronti, è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto solo dalla parte, la quale non ha interesse a essere condannata in luogo del proprio avvocato che ha incassato le somme. Ha inoltre segnalato il palese conflitto di interessi sotteso alla richiesta del difensore che sostiene la legittimazione passiva del proprio assistito. In via ad abundantiam, ha precisato che, in caso di riforma in appello della sentenza di primo grado, il soggetto obbligato alla restituzione delle spese distratte è il difensore distrattario, non la parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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