Motivazione apparente della CTR per mera adesione alla sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 12982 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per motivazione meramente apparente, la sentenza di appello che si limiti a dichiarare la propria adesione alla decisione e alla motivazione del giudice di primo grado, senza prendere in esame le ragioni di doglianza proposte dall’appellante. Una motivazione graficamente esistente, ma contenutisticamente vuota, non raggiunge la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132 cod. proc. civ., con conseguente violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La regola vale anche nel processo tributario, dove l’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 impone al giudice di esporre concisamente i motivi della decisione.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti alla CTP di Messina una cartella di pagamento, notificata nel 2012, con cui le si richiedeva il pagamento del diritto camerale per l’anno 2005, oltre sanzioni, per un importo di poche centinaia di euro. La contribuente contestava l’assenza di un prodromico atto di accertamento, eccepiva la prescrizione quinquennale del tributo e, in via subordinata, la decadenza del concessionario dalla riscossione.

La CTP ha rigettato il ricorso. La contribuente ha proposto appello, riproponendo le medesime censure. La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre le parti intimate sono rimaste tali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. La ricorrente osserva che la CTR si è limitata a una mera adesione alla decisione di primo grado.

La Corte accoglie la censura. Da una semplice lettura della sentenza impugnata emerge che la motivazione si risolve nella dichiarazione, da parte della CTR, di una mera adesione alla decisione e alla motivazione rassegnate dalla CTP, senza la minima considerazione, men che meno critica, delle ragioni di doglianza rivolte a quella pronuncia mediante l’appello.

La Suprema Corte qualifica la fattispecie come ipotesi di motivazione graficamente esistente, ma meramente apparente, in quanto contenutisticamente vuota. Una motivazione di tal genere non raggiunge la soglia del minimo costituzionale. Sul punto il Collegio richiama espressamente le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che hanno tracciato il confine tra motivazione nulla e motivazione solo inadeguata.

Ne deriva, in accoglimento del primo motivo, l’assorbimento degli altri tre, relativi alla prescrizione quinquennale, alla liquidazione delle spese e all’asserita applicazione del d.l. n. 119/2018. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà provvedere anche sulle spese, comprese quelle del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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