Responsabilità ex art. 38 c.c. del rappresentante di associazione non riconosciuta (Cass. civ. Sez. V n. 19835 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. per le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Per i debiti d’imposta, che non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del presupposto, opera una presunzione di responsabilità del rappresentante, il quale, quale garante, si presume abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione dei rapporti obbligatori tributari. Tale presunzione è però superabile: il richiamo all’effettività dell’ingerenza circoscrive la responsabilità alle sole obbligazioni sorte nel periodo di investitura e grava sul chiamato a rispondere l’onere di dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente.

Il Fatto

Un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, attiva nel settore del basket, veniva attinta da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate. L’Ufficio contestava la mancata esibizione della documentazione contabile e induceva l’insussistenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni contabili di cui alla legge n. 398/1991, revocando i benefici. Accertava inoltre l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con correlata violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, e determinava un reddito da attività illecita ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.

L’avviso veniva notificato anche al soggetto che aveva rivestito la carica di presidente e legale rappresentante dell’associazione per una parte del periodo, al quale veniva imputata la responsabilità personale e solidale ex art. 38 cod. civ. e art. 2 del d.lgs. n. 472/1997. Il contribuente impugnava l’atto deducendo la propria estraneità ai fatti. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello, annullava l’atto. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in materia. Ribadisce l’orientamento costante secondo cui la responsabilità solidale del soggetto che ha agito in nome dell’associazione trascende la posizione astrattamente assunta nella compagine sociale e si ricollega a una concreta ingerenza nell’attività dell’ente, ma circoscrive l’obbligo alle sole obbligazioni sorte nel periodo di investitura.

Richiama il principio per cui grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta l’onere di dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di riferimento. Il rappresentante, quale garante, si presume abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione dei rapporti obbligatori tributari; si tratta però di una presunzione superabile con prova contraria.

I giudici di appello avevano ritenuto dimostrata l’estraneità del contribuente sulla base di molteplici elementi tratti dal procedimento penale: la consulenza tecnica aveva accertato l’apocrifia delle firme apposte sui contratti pubblicitari, non attribuibili al rappresentante; gli interrogatori avevano confermato che altri soggetti gestivano i rapporti contrattuali; il contribuente aveva assunto la posizione di persona offesa in un procedimento penale. Su tali basi la CTR aveva concluso che egli non aveva mai effettivamente diretto l’associazione.

La Corte ritiene che i giudici di appello si siano correttamente conformati ai principi di legittimità: il contribuente ha assolto l’onere della prova contraria, superando la presunzione di responsabilità ex lege. Le censure dell’Agenzia, nella parte in cui contestano la valutazione delle risultanze istruttorie, rivestono natura meritale e sono pertanto inammissibili, essendo preordinate a un nuovo esame dei fatti.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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