Responsabilità dell’assicuratore e domanda extracontrattuale mai proposta (Cass. civ. Sez. III n. 9204 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito non viola il principio iura novit curia né l’art. 2049 cod. civ. quando accerta che l’attore ha esercitato la sola azione contrattuale e non anche quella extracontrattuale. La riqualificazione giuridica della domanda presuppone pur sempre una pretesa risarcitoria ritualmente proposta e non può sostituirsi a una domanda mai formulata. Nel giudizio di cassazione la censura che deduca l’omesso esame di una sentenza penale è inammissibile se l’azione extracontrattuale non è stata esercitata, restando la condanna penale priva di decisività rispetto al rapporto contrattuale fatto valere. Il sindacato sulle spese di lite è limitato ad accertare che non sia stato violato il principio per cui le stesse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Il Fatto

Il contribuente-cliente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una compagnia assicurativa, per il riscatto anticipato del capitale di una polizza a premio unico. La società si oppose, deducendo l’inesistenza del contratto, predisposto su moduli falsificati da un agente, e chiese di chiamare in causa l’agente stesso.

Il Tribunale rigettò l’opposizione, confermando l’ingiunzione. La Corte d’appello, invece, accolse il gravame della Compagnia e revocò il decreto, qualificando il contratto come radicalmente inesistente e l’azione proposta come di natura esclusivamente contrattuale. La cliente ricorse per cassazione con quattro motivi; l’intimato agente non svolse difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare: dichiara inammissibile il controricorso, per mancanza della procura speciale del difensore depositata negli atti consultabili al momento della decisione. Esclude poi la necessità di rinnovare la notifica all’agente intimato, ex art. 291 cod. proc. civ., poiché l’evidente inammissibilità del ricorso renderebbe l’adempimento un inutile dispendio processuale.

Nel merito del primo motivo, la Corte osserva che il giudice d’appello ha ritenuto contrattuale l’azione spiegata dalla ricorrente. La decisione è corretta: la scelta di agire in via monitoria contro la sola Compagnia postula la titolarità di un credito liquido, ex art. 633 cod. proc. civ., e non integra la pretesa risarcitoria. Manca quindi lo spazio per un’emendatio libelli, che presuppone comunque una domanda risarcitoria avanzata.

Il secondo motivo è respinto sotto più profili. La Corte rileva che la sentenza d’appello ha dato conto dell’assegno, emesso oltre un anno prima della sottoscrizione della polizza contestata, senza che la ricorrente ne abbia spiegato il collegamento alla vicenda: affermazione non censurata. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 651 cod. proc. pen., la questione è priva di decisività, perché la condanna penale dell’agente avrebbe potuto rilevare solo sul piano extracontrattuale, azione mai esercitata.

Anche il terzo motivo è inammissibile: della omessa pronuncia su una domanda processuale può dolersi solo la parte che l’ha proposta, né la ricorrente coglie la ratio della decisione impugnata. Il quarto motivo, sulla mancata compensazione delle spese di lite, è infondato, poiché il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, per l’inammissibilità del controricorso, con trasmissione dell’ordinanza agli organi competenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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