Equa riparazione ammessa per ulteriore ritardo senza abuso del processo (Cass. civ. Sez. II n. 20631 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, in pendenza del giudizio presupposto, abbia già ottenuto la liquidazione di un indennizzo per la durata irragionevole del processo può, al termine del medesimo giudizio, proporre una nuova domanda di equa riparazione per l’ulteriore ritardo maturato dopo l’emanazione del primo decreto. Tale seconda domanda costituisce esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge e non integra una condotta di abusivo frazionamento del credito né viola il principio di lealtà processuale. La relativa violazione del diritto a una decisione in tempo ragionevole, sancito dall’art. 6 CEDU, va valutata in relazione all’intera durata del giudizio e al giudicato formatosi sull’accertamento già effettuato con l’accoglimento della prima domanda.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti in servizio presso la Guardia di finanza, avevano proposto davanti al TAR un giudizio per il riconoscimento di benefici demografici. Per la durata irragionevole di quel processo avevano ottenuto un primo indennizzo, liquidato in misura annua con un totale determinato per ciascuno. In seguito, per l’ulteriore protrarsi del giudizio per altri undici mesi, avevano proposto una seconda domanda di indennizzo davanti alla Corte d’appello.
Il Consigliere delegato aveva rigettato la richiesta, ritenendo irrisoria la pretesa, abusiva la parcellizzazione della domanda ed esclusa la prova di un ulteriore pregiudizio non patrimoniale. La Corte d’appello di Roma ha confermato il rigetto con decreto, avverso il quale i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo è articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, §1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e degli articoli 2, 2 bis e 4 della legge n. 89/2001. I ricorrenti contestano che la Corte d’appello abbia negato la sussistenza dell’ulteriore pregiudizio non patrimoniale, ravvisando nella domanda un abuso del processo.
La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato. Richiama il proprio precedente espresso con l’ordinanza n. 16815 del 13/06/2023, secondo cui la parte che in pendenza del giudizio presupposto abbia già proposto domanda di indennizzo per il ritardo maturato può, al termine del giudizio, proporre una nuova domanda per l’ulteriore indennizzo del ritardo successivo all’emanazione del primo decreto.
Il fondamento della regola è nella sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 26/4/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Ne consegue che deve escludersi che il soggetto il quale abbia già ottenuto la liquidazione di un indennizzo per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, proponendo una seconda domanda relativa al protrarsi dello stesso giudizio, ponga in essere una condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a lealtà processuale. Egli si avvale di una facoltà prevista dalla legge, coerente con il diritto alla reintegrazione dalla violazione del diritto a ottenere una decisione in tempo ragionevole, come sancito dall’art. 6 CEDU. Tale violazione deve essere valutata in relazione all’intera durata del giudizio e al giudicato formatosi sull’accertamento della irragionevole durata, già effettuato con l’accoglimento della prima domanda, secondo il richiamo a Cass. Sez. 6-1, n. 27935 del 21/12/2011.
Il ricorso è pertanto accolto, il decreto impugnato è cassato e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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