Istanza di rateizzazione e interruzione della prescrizione nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 9221 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’altrui diritto, cui l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, si configura nella domanda di rateizzazione del debito tributario proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, determinando l’interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Il contenuto dell’istanza è irrilevante: quel che conta è che sia stata effettivamente presentata. Gli effetti della ricognizione di debito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento valgono anche nei confronti del curatore fallimentare, salva la prova, il cui onere grava sull’organo della procedura, dell’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale.
Il Fatto
La società di riscossione chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una s.r.l., dichiarato con sentenza del 5 luglio 2019, per crediti tributari oggetto di cartelle di pagamento sottese a estratti di ruolo con piano di rateazione. Il giudice delegato rigetta la domanda per la gran parte, ritenendo maturata la prescrizione ed escludendo atti interruttivi. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigetta l’opposizione, osservando che le istanze di rateazione, pur accoglimento delle stesse, non risultavano dalla documentazione allegata, con la sola presenza delle note di accoglimento, non consentendo di verificarne l’idoneità a integrare un riconoscimento del debito. La società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Respinta l’istanza di pubblica udienza, la Corte esamina il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di ultrapetizione per avere il tribunale fatto leva sulla mancanza di produzione delle istanze di rateazione benché il curatore nulla avesse eccepito. Il motivo è infondato: il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contemplato dall’art. 112 c.p.c., riguarda l’ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni di fatto poste a sostegno della decisione. Nessuna ultrapetizione si configura quando il giudice qualifica i fatti e individua le norme applicabili per garantire l’esatta applicazione della legge.
Il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Il tribunale dà atto che agli atti vi erano note di accoglimento con numeri di protocollo delle istanze di rateizzazione, presentate in date antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ma fa leva sull’impossibilità di verificarne il contenuto. La Corte rileva che il contenuto delle istanze non è rilevante: quel che conta è che esse siano state presentate.
Il riconoscimento dell’altrui diritto ex art. 2944 c.c. è atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva, ma solo la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito. Esso si configura quindi nella domanda di rateizzazione, anche con formula di salvezza dei diritti, con interruzione della prescrizione quinquennale e nuovo termine dalla scadenza delle singole rate.
Gli effetti della ricognizione di debito di data certa anteriore al fallimento valgono anche nei confronti del curatore, presumendosi l’esistenza del rapporto fondamentale salva prova contraria a carico dell’organo della procedura. È irrilevante che la richiesta di rateizzazione non determini definitiva abdicazione al diritto di agire in giudizio: l’istanza implica comunque la conoscenza delle cartelle e interrompe la prescrizione.
La censura è accolta, con assorbimento del terzo e del quinto motivo. Il decreto è cassato e il giudizio rinviato al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione.
Nota della Redazione
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