Responsabilità degli associati e decadenza ex art. 1957 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 27163 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, alle quali va ricondotta l’associazione tra professionisti nella forma dello studio associato, la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ., è inquadrabile tra le garanzie legali assimilabili alla fideiussione: trova quindi applicazione l’art. 1957 cod. civ. e il relativo termine semestrale di decadenza. Tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale concretamente svolta, ed è accessoria, benché non sussidiaria, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione. Ai fini dell’art. 1957 cod. civ., il termine semestrale è interrotto anche dall’azione proposta contro lo stesso fideiussore, non essendo indispensabile l’escussione del debitore principale.

Il Fatto

Un avvocato convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lucca due consulenti fiscali, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da responsabilità professionale. Aveva dedotto che, nell’espletamento dell’incarico, i convenuti erano stati negligenti, facendogli versare l’Irap da anni senza che ne sussistessero i presupposti. Chiamati in causa gli assicuratori per la manleva, il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò in solido i due professionisti.

La Corte d’appello di Firenze, in riforma, rigettò la domanda risarcitoria dichiarando il creditore decaduto «ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2 c.c. e dell’art. 1957 comma 1 c.c.», per non aver tempestivamente agito contro lo studio associato. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si negava l’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.. La Corte ha rilevato la conformità della decisione di merito a un orientamento consolidato, ricordando che le più recenti decisioni riconducono ormai pacificamente l’associazione tra professionisti alla categoria delle associazioni non riconosciute.

La responsabilità dell’associato, ha precisato il Collegio, non dipende dalla mera carica ricoperta, ma dall’attività negoziale concretamente svolta in nome e nell’interesse dell’ente: chi invoca tale responsabilità è gravato dal relativo onere probatorio. Essa inoltre non concerne un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, benché non sussidiario, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

È stato invece accolto il secondo motivo, proposto in via subordinata. La Corte d’appello aveva assunto “per favor creditoris” quale dies a quo del termine semestrale la data di interruzione del rapporto per revoca del mandato. Tale affermazione è insindacabile nel suo profilo fattuale e corretta sul piano giuridico: quella data costituisce indice inequivoco della consapevolezza del creditore della negligente esecuzione e del danno.

Posta tale decorrenza, nessuna decadenza poteva predicarsi, perché la domanda giudiziale era stata notificata ben prima dei sei mesi. Erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che il termine semestrale possa essere interrotto solo da iniziativa giudiziale verso il debitore principale: secondo un indirizzo altrettanto consolidato, sui principi della fideiussione solidale, è indispensabile, per impedire l’estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l’azione, a sua scelta, contro il debitore principale o contro il fideiussore. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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