Mutuo dissenso per facta concludentia nel franchising e oneri del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 7906 del 23.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mutuo dissenso non è soggetto ad alcun requisito di forma quando il contratto che ne è oggetto non sia solenne né le parti abbiano pattuito la forma scritta per la sua risoluzione. Esso può manifestarsi per facta concludentia e desumersi dal comportamento tenuto dalle parti anche in sede processuale. Il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. Il ricorrente che denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di specificare i canoni in concreto violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della parte e quella accolta nella sentenza impugnata. Quanto al ragionamento presuntivo, il ricorrente non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quello del giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.
Il Fatto
Una società di vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e relativi accessori, affiliata dal 2012, contestava la pretesa monitoria dell’affiliante per fatture insolute e chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’invalidità del contratto di franchising o, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento con condanna della controparte al risarcimento dei danni. Tra gli inadempimenti allegati: merce inidonea al commercio per irregolarità nell’etichettatura, ordini non evasi con puntualità, merce sostituita o difettosa, royalties calcolate includendo l’IVA, imposizione di prezzi più bassi alla clientela. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento di una somma minore; la Corte d’appello confermava respingendo appello principale e appello incidentale. La questione arriva in Cassazione con ricorso principale a tre motivi e ricorso incidentale a due motivi.
La Motivazione della Corte
Esaminato in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inammissibile: le ragioni addotte sono meramente assertive e non supportano le prescrizioni dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., risultando inidonee a confutare la statuizione che aveva ritenuto l’atto di appello adeguatamente motivato.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile sotto tre profili. Quanto alle regole di ermeneutica contrattuale, chi denuncia un errore nell’interpretazione di una clausola non può limitarsi a richiamare gli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma deve specificare i canoni violati e il punto e il modo in cui il giudice se ne sia discostato: non basta la contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta in sentenza, che è solo una delle plausibili. Quanto al ragionamento presuntivo, le presunzioni semplici costituiscono prova completa, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito nella selezione, valutazione e combinazione degli indizi; il ricorrente deve dimostrare l’illogicità del ragionamento, non proporre un convincimento alternativo. Quanto al mutuo consenso, trattandosi di apprezzamento di fatto, esso è incensurabile se congruamente motivato.
Non essendo il contratto di franchising un contratto solenne, né essendo stata pattuita la forma scritta, il mutuo dissenso è svincolato da requisiti formali e può desumersi per facta concludentia o dal comportamento processuale delle parti.
Il secondo motivo non merita accoglimento. I ricorrenti pretendono il risarcimento per la risoluzione anticipata, ma la statuizione sul difetto del nesso causale è confermata: le spese sarebbero state sostenute comunque, anche in caso di regolare esecuzione del contratto, come richiesto dall’art. 1223 cod. civ. Il ricorrente non ha colto il ragionamento della Corte d’appello e non lo ha efficacemente censurato.
Il terzo motivo è infondato. Il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile se non per adeguatezza della motivazione; il giudice non ha disatteso la domanda di lucro cessante, ma l’ha quantificata equitativamente, sicché non ricorre l’ipotesi di rifiuto della CTU che si traduca in grave carenza nell’accertamento dei fatti. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, perché ripropone questioni già disattese, integrando un “non motivo” ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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