Responsabilità dell’avvocato e nuovo giudizio di merito in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 31094 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, tenda in realtà a provocare un nuovo giudizio di merito, riproponendo censure generiche già svolte in appello e non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie restano riservati al giudice del merito, ivi compresa la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. I motivi di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. sono inoltre inammissibili, per la preclusione dell’art. 348 ter cod. proc. civ. (ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ.), quando la pronuncia di appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti.

Il Fatto

Due clienti avevano conferito a una professionista avvocato il mandato di recuperare quanto loro dovuto in forza di due sentenze passate in giudicato. Dedotta la negligenza nello svolgimento dell’incarico — per aver azionato procedure esecutive nei confronti di soggetti non legittimati passivi, per ulteriori errori procedurali e per l’omessa informazione sugli effetti preclusivi di un accordo conciliativo — i clienti avevano agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda e dichiarato inammissibile la riconvenzionale della convenuta per il pagamento delle competenze professionali, introdotta in forme non previste dal d.lgs. n. 150/2011. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, confermando la decisione di primo grado. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui le controricorrenti hanno resistito.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché incentrati su plurime violazioni di norme di diritto, sono dichiarati inammissibili sotto diversi profili. Le censure deducono formalmente vizi di violazione di legge, ma nella sostanza introducono profili di fatto e pretendono un nuovo giudizio di merito, in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello.

La Corte ribadisce che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie costituiscono attività riservata al giudice del merito, al quale compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Sul punto richiama i propri precedenti (Cass. n. 10161 del 2024; Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16499 del 2009).

I ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, con cui la Corte d’appello, e prima il Tribunale, hanno affermato il mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla responsabilità professionale e, in particolare, al nesso causale tra le condotte ritenute negligenti e il pregiudizio asseritamente derivatone. Non sussiste, pertanto, la violazione delle norme di diritto richiamate.

Il terzo, il quinto e il sesto motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., sono inammissibili per effetto della preclusione disposta dall’art. 348 ter cod. proc. civ. (ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ.): quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono il principio di soccombenza. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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