Responsabilità banca per promotore finanziario e nesso di occasionalità necessaria (Cass. civ. Sez. III n. 4579 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, anche solo apparenti, purché il comportamento rientri nel quadro generale dell’attività funzionale dell’intermediario finanziario. L’accertamento del nesso di occasionalità necessaria, con riferimento a ciascuna dazione di denaro, costituisce una quaestio facti rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La responsabilità solidale della banca e del promotore presuppone la prova specifica che la singola dazione sia riconducibile a un abuso del vincolo di preposizione con quel determinato preponente, non essendo sufficiente il mero accertamento del rapporto apparente.
Il Fatto
Una risparmiatrice conveniva in giudizio la banca, chiedendo la condanna al pagamento di una somma ingente oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali. Esponeva di aver consegnato, tra il 1999 e il 2000, rilevanti somme a un conoscente che si presentava come promotore finanziario di un istituto poi assorbito dalla convenuta, e di aver perso tutti i propri risparmi.
Il Tribunale accertava la concorrente responsabilità del conoscente e della banca, condannandoli in solido. La Corte d’appello, in parziale riforma, riduceva l’importo a carico della banca e di un secondo promotore, mentre confermava la condanna integrale del solo autore materiale della sottrazione. La ricorrente impugnava la sentenza per violazione della disciplina della solidarietà e del giudicato interno, oltre che per la mancata estensione della prova desumibile dal giudicato penale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la validità della procura speciale allegata al controricorso, rilevando che i documenti richiamati non risultano prodotti né indicati nell’indice. Ne consegue l’inammissibilità del controricorso per difetto di valida procura.
Nel merito, i primi due motivi sono dichiarati inammissibili sotto un triplice profilo. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’intermediario risponde dei danni cagionati dal proprio incaricato quando il fatto illecito è connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, anche solo apparenti. Il giudice di merito ha correttamente applicato tale principio, escludendo la responsabilità della banca per le somme consegnate prima della stipula del contratto e prima che sorgesse l’apparenza del diritto.
La Corte rileva che la ratio decidendi della sentenza impugnata è rimasta incontrastata. In presenza di una specifica contestazione dell’appellante, nessun capo della decisione di primo grado sull’entità delle somme è coperto da giudicato interno, ma solo la sussistenza di una responsabilità solidale riferita alle dazioni di cui sia provata la dipendenza dall’abuso del vincolo di preposizione.
Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, la Corte osserva che la ricorrente contesta in realtà la ricognizione della fattispecie concreta, valutazione riservata al giudice di merito. L’accertamento del nesso di occasionalità necessaria rispetto a ciascuna dazione è quaestio facti, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non essendo sufficienti difetti logici o giuridici della motivazione.
Anche il terzo motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omessa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., ma sollecita un riesame del merito precluso in sede di legittimità. Il motivo è inoltre privo di specificità, non indicando quando le singole questioni probatorie siano state sottoposte alla corte territoriale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con i presupposti per il contributo unificato, ma senza condanna alle spese stante l’irritualità del controricorso.
Nota della Redazione
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