Responsabilità della banca trattaria solo se la falsificazione è rilevabile ictu oculi (Cass. civ. Sez. I n. 22220 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di pagamento di un assegno bancario oggetto di falsificazione, la banca trattaria o girataria per l’incasso può essere ritenuta responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo quando tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio. L’istituto di credito non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né a mostrare le qualità di un esperto grafologo. L’apprezzamento dei fatti e delle prove resta riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, mentre la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. va intesa come riduzione al «minimo costituzionale» del controllo sulla motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in giudizio deducendo che un proprio assegno bancario era stato posto all’incasso dopo essere stato contraffatto quanto all’importo e al nominativo del beneficiario. Ha quindi fatto valere la responsabilità della banca trattaria.
Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte di appello ha rigettato il gravame. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito dalla banca controricorrente, subentrata nel rapporto controverso a seguito di fusione per incorporazione. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; a fronte di essa il ricorrente ha domandato la decisione della causa e depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della proposta. Il primo motivo denunciava la motivazione apparente del provvedimento impugnato: la Corte ha escluso il vizio, poiché la motivazione apparente è quella che, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. La sentenza impugnata reca invece una motivazione logica e comprensibile.
Il secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatto decisivo. Il mezzo è stato dichiarato inammissibile: nell’ipotesi di «doppia conforme» è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse, e sul punto il ricorrente nulla ha precisato. Il fatto decisivo dedotto era stato peraltro esaminato dalla Corte distrettuale, che ne ha escluso la decisività.
Il terzo motivo prospettava violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omessa valutazione di un fatto discusso. Anche tale censura è stata ritenuta inammissibile: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, coincide con quello del secondo mezzo, mentre le doglianze fondate sugli artt. 115 e 116 non possono avere ingresso, poiché la valutazione delle prove e l’attribuzione del diverso peso di convincimento rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il quarto motivo contestava la violazione degli artt. 1176, comma 2, e 1992 cod. civ., in relazione agli artt. 38 e 43 del r.d. n. 1763/1933 e all’art. 2082 cod. civ. La Corte ha confermato il principio di diritto secondo cui, in caso di pagamento di assegno falsificato, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile solo nei casi in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche né a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
Il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, all’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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