Accertamento analitico-induttivo e omessa pronuncia sull’IVA (Cass. civ. Sez. V n. 16528 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, non preclude all’Amministrazione l’uso del metodo analitico-induttivo, che opera sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. L’accertamento induttivo “puro” presuppone la ricorrenza di una delle tassative condizioni dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e costituisce comunque una facoltà dell’ufficio, che può prescindere anche solo in parte dalle scritture. Non è richiesta specifica motivazione per l’utilizzo di dati provenienti dallo stesso contribuente, purché la ricostruzione avvenga secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto della capacità contributiva. La sentenza che, occupandosi solo delle imposte dirette, trascuri il rilievo sull’IVA, domanda autonoma, è viziata da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..
Il Fatto
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso di una società unipersonale avverso un avviso di accertamento per il 2008, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA, sul presupposto che la società operasse come “cartiera” svolgendo nel contempo un’attività di commercio di rottami ferrosi con ricavi “in nero”, ricostruiti anche mediante dati della contabilità aziendale.
La CTP riteneva regolari le operazioni IVA ed escludeva che i corrispettivi delle fatture fittizie potessero imputarsi come ricavi. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello erariale, confermando la non convincente ricostruzione del reddito d’impresa. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui recuperi IVA: l’avviso aveva contestato anche l’omessa dichiarazione annuale IVA, con recupero a debito di euro 83.246,33. Il motivo è fondato. La CTR, dopo aver accertato in sostanza la fondatezza dei fatti dedotti dall’ufficio e affermato che tutte le operazioni di vendita di rottami erano inesistenti, ha respinto l’appello motivando solo sul reddito d’impresa e sul valore delle operazioni imponibili.
La Commissione regionale si è dunque occupata soltanto dei rilievi relativi alle imposte dirette, trascurando completamente quello attinente all’IVA, che costituisce oggetto di una domanda del tutto autonoma. Non ricorre perciò un rigetto implicito (Cass. n. 12131 del 2023) e la sentenza è viziata da omessa pronuncia.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 39 e 41 bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 25 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 109 TUIR. La CTR aveva ritenuto che l’accertata inattendibilità delle scritture precludesse di regola la loro utilizzazione per la determinazione del reddito, lasciando spazio solo all’accertamento induttivo “puro”. Il motivo è fondato.
Tale lettura non corrisponde al dato normativo, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: il giudizio di complessiva inattendibilità delle scritture, ancorché formalmente corrette, è presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, da valutarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 22184 del 2020; Cass. n. 35713 del 2022; Cass. n. 14288 del 2016). L’accertamento induttivo “puro”, che consente presunzioni “supersemplici”, richiede una delle tassative condizioni dell’art. 39, comma 2 (Cass. n. 17244 del 2021; Cass. n. 2581 del 2021) e resta comunque una facoltà dell’Amministrazione.
Nel caso concreto il giudizio di inattendibilità si fondava essenzialmente sull’attività di “cartiera” e riguardava in particolare il profilo delle vendite; l’utilizzo dei dati relativi ad acquisti e rimanenze, comunque provenienti dalla contribuente, non può quindi dirsi irragionevole. L’accertamento si era svolto applicando al costo del venduto risultante in contabilità la percentuale di ricarico del 10%, ritenuta congrua, giungendo così al maggior reddito imponibile. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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