Occupazione sine titulo e danno da godimento: qualificazione della domanda (Cass. civ. Sez. II n. 2189 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia civile, non incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. il giudice di appello che, decidendo su fatti costitutivi immutati e già dedotti dall’attore, riconduca la pretesa di rilascio degli immobili alla loro occupazione sine titulo anziché alla rivendicazione, trattandosi di diversa qualificazione giuridica della domanda, consentita dal principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ. Il danno da occupazione senza titolo costituisce un danno emergente normale o presunto, che attinge il diritto pieno di proprietà, purché la richiesta risarcitoria sia stata elevata nella causa petendi unitamente alla domanda di tutela reale. Il risarcimento spetta al proprietario a prescindere dalla deduzione di un godimento diretto o indiretto, rappresentando l’equivalente economico del godimento perduto.
Il Fatto
Il proprietario di un appezzamento di terreno con fabbricato rurale, stalle e pertinenze conveniva in giudizio gli occupanti per ottenerne il rilascio, deducendo la propria qualità di unico titolare e l’occupazione senza alcun titolo; in via subordinata chiedeva, ove accertato un comodato, la declaratoria di cessazione o risoluzione per inadempimento.
Il Tribunale qualificava il rapporto originato sin dal 1962 come comodato gratuito senza termine e lo dichiarava risolto, riconoscendo agli occupanti il solo rimborso delle spese straordinarie necessarie e urgenti ex art. 1808, comma 2, cod. civ., e non le riparazioni e i miglioramenti ex art. 1150 cod. civ. La Corte d’Appello, mutato il rito da ordinario a speciale locatizio, condannava al rilascio per occupazione senza titolo e rigettava la domanda di pagamento per compensazione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse statuito su una domanda di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. non ritualmente riproposta in appello. Secondo la tesi, nessuna censura era stata mossa avverso il rigetto implicito di quella domanda, poiché nelle conclusioni dell’appello incidentale si chiedeva soltanto la condanna al rilascio.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Non si è in presenza di domanda respinta o assorbita, per la quale è previsto l’appello incidentale condizionato. Il giudice di seconde cure ha deciso su fatti costitutivi immutati, incentrati sin dall’origine sull’occupazione senza titolo, già posti a base della richiesta di rilascio e di risarcimento danni. Non sono dunque ravvisabili vizi di ultrapetizione, perché si tratta di diversa qualificazione della domanda.
Il Collegio richiama il principio consolidato per cui il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle domande, su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso. Tale principio va correlato al iura novit curia, che consente di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti, ricercando le norme applicabili e ponendo a fondamento della decisione principi diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, come affermato da Cass. Sez. L n. 5832 del 2021.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 1223, 2697 e 2729 cod. civ., per avere la Corte territoriale riconosciuto il credito da indennità di occupazione in assenza di allegazione e prova, non potendo il danno considerarsi in re ipsa. Il motivo è parimenti infondato. L’orientamento invocato è superato dalle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, secondo cui il danno da occupazione senza titolo è un danno emergente normale o presunto, purché la richiesta risarcitoria sia elevata nella causa petendi insieme alla tutela reale.
Il danno risarcibile consiste nella specifica possibilità di esercizio del diritto di godere andata perduta, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ex art. 832 cod. civ. Il godimento ha valore economico, identico sia che sia diretto sia che sia indiretto mediante percezione dei frutti civili. La liquidazione equitativa operata dal giudice del merito sulla stima del C.T.U. è scelta insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso principale è rigettato e quello incidentale condizionato resta assorbito.
Nota della Redazione
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