Revoca della misura di prevenzione: inammissibile il mutamento della domanda in Cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 27186 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sull’istanza di revoca di una misura di prevenzione personale è inammissibile quando proponga a questa Corte un quadro diverso da quello sottoposto al giudice del merito, modificando la struttura dell’istanza originaria. Non può, in particolare, dedursi per la prima volta l’interesse alla revoca della misura collegandolo alla futura revoca del regime detentivo differenziato, quando l’istanza iniziale era volta al solo fine di accedere ai benefici di cui all’art. 20 ter O.P.. Il giudizio sulla revoca presuppone, inoltre, che siano adeguatamente precisate le ragioni della cessazione della pericolosità sociale: la mera estinzione della pena per il reato associativo non è idonea a fondare la revoca, restando circostanza che può rilevare, al più, per l’accesso ai benefici penitenziari.
Il Fatto
Un prevenuto, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo e sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis O.P., presentava istanza alla Corte d’appello di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, per ottenere la revoca della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicatagli con decreto del 19 aprile 1994 e rimasta sospesa durante la detenzione. L’istanza era finalizzata a conseguire i benefici di cui all’art. 20 ter O.P. — attività di volontariato o lavorativa in progetti di pubblica utilità — e il conseguimento della patente di guida.
Il giudice del merito dichiarava l’inammissibilità dell’istanza, rilevando che il prevenuto non aveva interesse, stante la pena in espiazione, le plurime condanne per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e l’attuale sottoposizione al regime di cui all’art. 41 bis O.P.. Avverso tale decreto il prevenuto proponeva ricorso, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’esame dell’istanza che aveva originato il procedimento. Questa era redatta personalmente e volta a ottenere la revoca della misura di prevenzione personale, perché questa — sebbene sospesa — impediva l’accesso ai benefici di cui all’art. 20 ter O.P. e il conseguimento della patente. In essa nulla si affermava in ordine alla cessazione della pericolosità sociale, limitandosi a richiamare l’estinzione della pena per il reato accessorio.
Il giudice del merito aveva osservato che l’obiettivo perseguito era comunque vanificato dalle plurime condanne per l’art. 416 bis cod. pen. e dall’attuale sottoposizione al regime di cui all’art. 41 bis O.P., condizioni ostative all’accesso ai benefici.
Nel ricorso, il prevenuto mutava le ragioni sostenute in origine, aggiungendo che la revoca era stata chiesta anche per ottenere la revoca del regime detentivo differenziato e, quindi, accedere ai benefici. La Corte rileva che in tal modo il ricorrente ha, in primo luogo, modificato la struttura dell’istanza, proponendo un quadro diverso da quello sottoposto al giudice del merito.
In secondo luogo, né nell’istanza né nel ricorso erano state adeguatamente precisate le ragioni della cessazione della pericolosità sociale, solo genericamente richiamate. L’estinzione della pena del delitto associativo — al più — avrebbe rilievo ai fini dei benefici di cui all’art. 20 ter O.P., non della revoca della misura.
In terzo luogo, il ricorrente collegava la revoca della misura alla futura revoca del regime detentivo differenziato, quando quest’ultimo era stato di recente confermato, proprio sul presupposto del permanente legame con il contesto associativo — circostanza che, al più, deporrebbe per la permanenza della pericolosità sociale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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