Responsabilità del consegnatario di targhe per documentazione di scarico mancante (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 138 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dello Stato risponde del danno quando non esibisce la documentazione giustificativa della gestione, secondo quanto impone l’art. 34 del R.D. n. 827/1924 e conferma l’art. 140, comma 5, c.g.c.. Le carenze organizzative addotte a discolpa, quali l’assenza di preparazione specifica, la gravosità di ulteriori incarichi o il passaggio di consegne avvenuto senza controllo delle consistenze, non integrano la forza maggiore e non escludono la responsabilità contabile. Nemmeno la distruzione della documentazione disposta da un organo dell’amministrazione costituisce fatto imprevedibile, se la delibera di scarto segue di anni la precedente e il consegnatario non ha formalmente sollecitato la conservazione delle scritture. Accertata l’irregolarità del conto, il debito si quantifica secondo il valore corrente del bene non giustificato, facendo ricorso ai dati accentrati del C.E.D. ove quelli del conto siano privi di attendibilità.
Il Fatto
Il consegnatario ha reso i conti giudiziali relativi alla gestione delle targhe automobilistiche per l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Bari negli esercizi 2019, 2020 e 2021. Il Magistrato relatore ha deferito al Collegio tre distinte relazioni istruttorie, di identico contenuto salvo la quantificazione del debito, rilevando imprecisioni ed errori nella compilazione dei conti e il mancato riscontro dei dati con la documentazione acquisita.
L’istruttoria si è mossa su due direttrici: il controllo a campione della documentazione di scarico delle targhe ripetitrici per rimorchi agricoli, la cui cessione avviene direttamente tramite gli sportelli della Motorizzazione, e la verifica delle procedure sugli studi di consulenza abilitati. Nonostante i reiterati solleciti, l’ufficio non ha trasmesso la documentazione giustificativa idonea a riscontrare la corrispondenza tra le targhe cedute e i versamenti. La Procura regionale ha concluso per la condanna al pagamento in favore del Ministero, prendendo a riferimento i dati contenuti nei conti giudiziali.
La Motivazione della Corte
Riuniti i giudizi per connessione soggettiva e oggettiva, la Sezione conferma l’inquadramento della fattispecie operato dal Magistrato relatore e richiama la giurisprudenza della stessa Corte (sentenza n. 415/2023 e sezione Abruzzo n. 73/2019) sull’impossibilità di qualificare gli operatori degli sportelli telematici come agenti contabili secondari. La posizione del consegnatario, nominato con decreto del dicembre 2018, resta quindi centrale e la gestione delle targhe è attratta alla materia del conto giudiziale.
Nel merito, il Collegio condivide integralmente il giudizio di sostanziale incompletezza e incertezza dei conti. Il consegnatario non ha negato le criticità emerse, ma ne ha contestato l’imputabilità soggettiva. La circostanza decisiva è però un’altra: la mancata produzione della documentazione giustificativa della cessione delle targhe ripetitrici comporta di per sé l’irregolarità del conto, in violazione dell’art. 140, comma 5, c.g.c.
Le giustificazioni addotte non superano il vaglio della forza maggiore. L’assenza di preparazione specifica è smentita dal fatto che il consegnatario non ha contestato formalmente il provvedimento di nomina. La gravosità degli incarichi aggiuntivi è allegata senza alcuna prova e non risulta mai segnalata all’ente. Il passaggio di consegne privo di verifica delle consistenze non esonera, perché il consegnatario deve accertare la consistenza dei beni di cui acquisisce la custodia.
Quanto alla distruzione dei faldoni deliberata dalla Commissione di sorveglianza e scarto, la Sezione esclude che possa assumere carattere di imprevedibilità. La delibera è stata adottata a circa quattro anni di distanza dalla precedente, con i medesimi criteri di scarto, e il consegnatario, in quello spazio temporale, avrebbe potuto manifestare formalmente l’esigenza di conservare la documentazione della cui custodia era responsabile. L’iniziativa assunta solo dopo i rilievi del Magistrato relatore conferma l’esigibilità di tale condotta.
Sulla quantificazione, il Collegio ritiene privi di attendibilità i dati del conto giudiziale e accoglie la prospettazione del consegnatario circa l’utilizzabilità dei dati accentrati forniti dal C.E.D. La condanna al pagamento in favore del Ministero è quindi determinata in € 5.364,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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