Responsabilità contabile e aiuti PAC: la prova del falso titolo di conduzione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 139 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di aiuti comunitari, la prova del danno erariale e dell’elemento soggettivo grava sulla Procura regionale. La falsità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la conduzione dei terreni non può desumersi dalle sole contestazioni dei comproprietari quando le loro deposizioni siano contraddittorie e non vi sia stato alcun accertamento in sede giudiziale della falsità delle firme. La legittima disponibilità dei fondi in forza di un titolo di comproprietà e l’errore meramente materiale su una particella non riconducibile a colpa dell’agricoltore escludono la responsabilità. Il danno da indebita percezione è risarcibile solo se la condotta illecita risulta provata con certezza.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio un agricoltore, titolare di un’azienda agricola, contestandogli a titolo di dolo la percezione di contributi comunitari per complessivi euro 44.478,24 nel periodo 2010-2020. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe simulato la disponibilità dei terreni oggetto della domanda unica di pagamento, esibendo al CAA autocertificazioni con sottoscrizioni non corrispondenti al vero dei fratelli coeredi e includendo una particella intestata al Comune.

Il convenuto si è difeso sostenendo la legittimità della conduzione dei fondi, l’assenza di consapevolezza circa la particella comunale, l’inattendibilità delle dichiarazioni dei fratelli, maturate in un clima di contrasti familiari, ed eccependo in subordine la prescrizione quinquennale per le annualità dal 2010 al 2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo degli aiuti agricoli, richiamando il regolamento CE n. 1782/2003, poi sostituito dal regolamento CE n. 73/2009, che ha introdotto il regime del disaccoppiamento e il principio di condizionalità. Il produttore che presenta la domanda unica deve vantare la legittima disponibilità dei terreni in forza di uno dei titoli previsti dalla disciplina di settore.

Su questa base la Corte rileva che la Procura non ha fornito la prova del danno. La dedotta falsità delle firme apposte sulle dichiarazioni del 28.04.2010 risulta priva di accertamento in sede giudiziale: non risulta esperita alcuna querela di falso. Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dai fratelli comproprietari sono oggettivamente inidonee a sostenere la contestazione, per la loro contraddittorietà.

Il Collegio valorizza un dato decisivo: il solo fratello che aveva escluso la conduzione da parte del convenuto è contraddetto dagli altri due, che l’avevano invece confermata. Tale affermazione appare fondata su motivazioni personali e finalità ultronee. La Corte giudica inoltre inverosimile che i fratelli abbiano disconosciuto le firme a distanza di dieci anni, senza che nel frattempo fossero state mosse contestazioni sulla conduzione dei terreni.

Quanto alla particella intestata al Comune, il Collegio ritiene verosimile che il convenuto ne ignorasse la titolarità pubblica: la particella non compare né nell’autocertificazione né nelle visure catastali depositate e protocollate. Si configura pertanto un errore materiale non riconducibile alla responsabilità personale dell’agricoltore. La conduzione dei terreni risulta invece conseguita a un legittimo titolo di comproprietà.

Le considerazioni assorbono ogni altra eccezione. La Corte rigetta la domanda attorea e assolve il convenuto per difetto di prova in ordine alla illecita percezione dei contributi europei, liquidando in suo favore le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *