Responsabilità contabile agenti e interruzione prescrizione per costituzione in mora (Corte dei Conti Sez. I App. n. 73 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’amministrazione danneggiata intima a uno dei condebitori solidali il pagamento del credito risarcitorio, indicando il fatto generatore e il tipo di credito, integra la costituzione in mora e produce l’interruzione della prescrizione, con effetti estensivi agli altri condebitori ai sensi dell’art. 1310 c.c., ancorché costoro non ne abbiano avuto conoscenza. Non è necessaria la precisa quantificazione dell’importo preteso, essendo sufficiente la determinazione del credito nel suo an. Il termine quinquennale di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta il reato presupposto. In tema di danno all’immagine, la determinazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può risolversi nel mero raddoppio del profitto accertato in sede penale, dovendo il giudice motivare secondo il triplice criterio oggettivo, soggettivo e sociale.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 641/2022, aveva condannato in via solidale quattro agenti di Polizia di Stato al risarcimento del danno all’immagine subito dal Ministero dell’interno, quantificandolo in € 80.000,00 già rivalutati. Il pregiudizio derivava dalla partecipazione dei prevenuti a episodi delittuosi — detenzione e spaccio di stupefacenti, oltre a peculato aggravato — accertati in sede penale. Accolta l’eccezione di prescrizione quanto al danno da disservizio, i primi giudici avevano riconosciuto la responsabilità dolosa e solidale per il solo nocumento all’immagine, in ragione del vincolo di cui all’art. 651 c.p.p.

Gli agenti hanno proposto appello principale e incidentale, dolendosi dell’efficacia interruttiva riconosciuta agli atti di costituzione in mora notificati dalla Questura e censurando il quantum della condanna, asseritamente frutto dell’applicazione surrettizia e retroattiva dei criteri quantificatori introdotti dalla l. n. 190/2012.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti gli appelli ex art. 184 c.g.c. e dichiarata la contumacia dell’appellato non costituito, ha condiviso la decisione di primo grado in punto di prescrizione. Gli appellanti sostenevano che le missive inviate dalla Questura fossero mere denunce di danno erariale ex art. 52 c.g.c., inidonee a produrre effetti interruttivi ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c.

Il Collegio ha replicato che, accanto alla nota non recante i caratteri della messa in mora, risultava inviata quasi contestualmente una ulteriore missiva, diretta a uno dei condebitori solidali ai sensi dell’art. 1, comma 1 quinquies, l. n. 20/1994, trattandosi di illecito commesso con dolo e da cui era derivato l’arricchimento personale dei prevenuti. Tale comunicazione, con effetti estesi anche agli altri condebitori ex art. 1310 c.c., conteneva l’indicazione del debitore, il fatto generatore del credito e il tipo di credito risarcitorio vantato, non essendo indispensabile la precisa quantificazione dell’importo, come affermato da Cass. n. 7835/2022.

Poiché l’accertamento definitivo dei delitti presupposto è avvenuto con Cass. pen. n. 27010/2015, la messa in mora è stata comunicata nel 2016 e l’invito a dedurre è stato notificato nel 2021, il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 non è mai stato consumato, restando assorbita ogni questione sulla sospensione dei termini ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020.

Quanto al quantum, la Corte ha premesso che la norma di cui all’art. 1, comma 1 sexies, l. n. 20/1994 non era applicabile ratione temporis, risalendo i fatti agli anni 2007-2008, e che i primi giudici avevano correttamente applicato il triplice criterio oggettivo, soggettivo e sociale. Tuttavia, il mero raddoppio della utilità ritratta, oltre a non essere probatoriamente certo, è apparso eccessivo. La determinazione equitativa del danno all’immagine è stata pertanto ridotta a € 70.000,00, già rivalutati, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Spese compensate per la parziale soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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