Moltiplicatore alternativo all’ausiliaria, niente beneficio senza limiti di età (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 265 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio contributivo del c.d. moltiplicatore, previsto dall’art. 3, comma 7, d. lgs. n. 165/1997 in favore del personale militare, è configurato dal legislatore come alternativo all’ausiliaria. Ne consegue che esso spetta solo a chi abbia titolo al collocamento in tale posizione e cioè sia cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito, oppure, già transitato in ausiliaria, sia divenuto successivamente inidoneo. La cessazione anticipata per infermità, prima del compimento del limite di età, preclude l’accesso all’ausiliaria e, con esso, l’incremento del montante contributivo. Sul piano processuale, nei giudizi pensionistici del personale militare sussiste la sola legittimazione passiva dell’INPS, cui compete la determinazione e l’erogazione del trattamento.

Il Fatto

Un luogotenente dei carabinieri in congedo ha adito la Corte dei conti per sentir accertare il proprio diritto al beneficio dell’art. 3, comma 7, d. lgs. n. 165/1997 e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione del c.d. moltiplicatore. L’interessato era stato collocato in congedo per infermità, riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio e dichiarato idoneo al solo transito nei ruoli civili, cui aveva rinunciato. La cessazione dal servizio permanente era stata disposta per infermità, con decorrenza anteriore al compimento dei limiti di età.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il beneficio sarebbe spettato proprio a chi, avendo maturato il diritto all’ausiliaria, non vi abbia potuto accedere per il peggioramento delle condizioni di salute; la norma avrebbe compensato tale perdita. L’INPS e il Ministero della Difesa hanno resistito, deducendo l’infondatezza della domanda, oltre alla nullità della notifica e al difetto di legittimazione passiva dell’Arma.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri. Dal 1° gennaio 2010 l’Istituto previdenziale non svolge più il solo ruolo di ordinatore secondario della spesa, ma provvede direttamente alla determinazione e all’erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, salvo il caso del militare che transiti in ausiliaria.

Nel merito, la questione interpretativa concerne l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 7, d. lgs. n. 165/1997. Il collegio ha richiamato la sentenza n. 13/2019/QM/PRES delle Sezioni Riunite, che, nel dichiarare improcedibile la questione di massima, ha rinviato alle pronunce delle Sezioni centrali d’Appello. Da quelle decisioni emerge che il raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio attivo costituisce condizione imprescindibile per l’accesso all’ausiliaria, unitamente alla volontà dell’interessato di essere richiamato.

Il percorso argomentativo muove dal collegamento tra il moltiplicatore e l’istituto dell’ausiliaria, disciplinato dal d. lgs. n. 66/2010. Il beneficio contributivo opera in favore di chi, pur avendo raggiunto l’età pensionabile del grado, non possa materialmente accedere all’ausiliaria per inidoneità psicofisica, nonché di chi, già transitato, sia divenuto successivamente inidoneo. In tali ipotesi l’interessato può optare per il beneficio contributivo in alternativa al collocamento o alla permanenza in ausiliaria.

Poiché il moltiplicatore è espressamente configurato come alternativo all’ausiliaria, occorre che l’interessato abbia titolo al collocamento in tale posizione e, dunque, sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti di età. L’avente diritto può scegliere tra il collocamento effettivo in ausiliaria, con il connesso trattamento economico, oppure il beneficio contributivo.

Nel caso concreto il ricorrente è cessato dal servizio permanente per infermità, senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria. La domanda è stata pertanto rigettata, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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