Reggenze prefettizie: eccezionalità dell’istituto e continuità amministrativa (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 26 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reggenza degli uffici dirigenziali è istituto ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa. Essa ammette ricorso solo in presenza dei caratteri di eccezionalità, straordinarietà e temporaneità, non essendo idonea a sopperire a carenze di organico conosciute e prevedibili, e non può assumere connotazione strutturale. Il visto preventivo di legittimità ha natura dichiarativa e non costitutiva: incide sull’efficacia del provvedimento e non sulla sua validità, con la conseguenza che l’atto non può essere posto in esecuzione prima della conclusione del procedimento di controllo. L’atto sottoposto a controllo deve pervenire alla competente Sezione regionale con un anticipo sufficiente, indicativamente trenta giorni, a consentire l’esame nei tempi di legge. Il nullaosta ministeriale non integra di per sé valutazione di legittimità del provvedimento di reggenza.
Il Fatto
Il Prefetto della Provincia di Piacenza ha conferito in reggenza a un Viceprefetto l’incarico di dirigente di un’Area della Prefettura, per la durata di un anno. Il decreto è pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data immediatamente successiva alla sua adozione.
L’Ufficio di controllo ha formulato rilievi in punto di legittimità, riguardanti la tardiva trasmissione dell’atto, il ricorso alla reggenza in presenza di carenze organiche note, la mancata esplorazione di soluzioni organizzative alternative e i profili finanziari dell’incarico. L’Amministrazione ha fornito riscontro, senza superare i rilievi. Il Consigliere delegato ha quindi chiesto il deferimento al Collegio, che ha svolto adunanza pubblica con contraddittorio delle parti interessate.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla natura del controllo preventivo di legittimità, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20 del 1994. Il visto è atto autonomo che opera sul piano dell’efficacia e non della validità dell’atto; esso non sana i vizi del provvedimento né ne costituisce elemento costitutivo. Ne deriva che, in attesa del visto, l’atto non va posto in esecuzione, salvo eccezioni previste dalla legge, con le conseguenti responsabilità di chi vi dia esecuzione.
Quanto ai tempi, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’atto deve pervenire alla Sezione con un anticipo sufficiente, indicativamente trenta giorni, per consentire l’esame nei termini di legge e l’eventuale esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione. La trasmissione tardiva non è coerente con la funzione del controllo. Nel caso concreto, il trasferimento del dirigente che aveva assunto l’incarico vicariale non costituiva fatto improvviso, essendo il provvedimento di trasferimento noto da tempo.
Sul tema della reggenza, la Sezione osserva che l’istituto non è espressamente disciplinato dal d.lgs. n. 139 del 2000, che all’art. 10 prevede solo la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento. Un riferimento si rinviene nell’art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987, che contempla la reggenza in attesa della destinazione del dirigente titolare. Sulla reggenza si è formato un orientamento restrittivo della giurisprudenza, che ne afferma i caratteri di eccezionalità, straordinarietà e limitatezza temporale e la considera inidonea a sopperire stabilmente alle carenze di personale. La reggenza è ammessa solo se sia stato aperto il procedimento di copertura del posto e nei limiti di tempo per esso previsti, e solo quando non siano praticabili soluzioni organizzative alternative.
Il Collegio esamina il nullaosta ministeriale, qualificandolo come condivisione di un’anomalia organizzativa e controllo interno sulle condizioni di fatto e di diritto, non come autorizzazione generalizzata né come valutazione preventiva di legittimità sostituiva del giudizio della Corte. Rileva come la reggenza abbia assunto nella Regione carattere strutturale e sistematico, in contrasto con i richiamati caratteri, e come le carenze di organico siano diretta conseguenza dell’assenza di adeguati atti di riorganizzazione dell’amministrazione periferica. Il ricorso protratto alla reggenza comprime inoltre il principio di rotazione degli incarichi previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 139 del 2000, letto insieme alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.
Sul piano degli effetti finanziari, la Sezione ricostruisce il trattamento economico della carriera prefettizia, rilevando l’assenza di un parametro predeterminato per il computo del trattamento accessorio connesso alla reggenza, con possibili ricadute sul piano lavoristico. Aderendo all’orientamento nomofilattico della Sezione delle Autonomie, esclude che rientri nella propria cognizione l’interpretazione delle disposizioni di fonte contrattuale e dichiara il non luogo a provvedere. Il Collegio ammette comunque a visto e registrazione il provvedimento, valorizzando il principio di continuità amministrativa e le esigenze connesse all’art. 9 del d.l. n. 19 del 2024, con espresso monito all’Amministrazione centrale perché reintegri l’organico o adotti interventi organizzativi correttivi.
Nota della Redazione
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