Responsabilità contabile per ammanco buoni pasto e qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 119 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il processo contabile e quello penale sono tra loro autonomi e indipendenti, avendo oggetti diversi: il primo accerta il danno erariale e la sua imputabilità, il secondo la responsabilità per reato. Non sussiste quindi alcun rapporto di pregiudizialità necessaria che imponga la sospensione del giudizio contabile ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c., ben potendo il giudice contabile utilizzare, previo vaglio critico, le risultanze degli accertamenti svolti in sede penale. Riveste la qualifica di agente contabile chi gestisce denaro o beni pubblici, essendo irrilevante il titolo giuridico della gestione. Il consegnatario di buoni pasto risponde a titolo di colpa grave per il difetto di vigilanza sulla loro presa in carico e rendicontazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha contestato un danno erariale derivante da un ammanco di 1.739 buoni pasto, del valore di euro 5,63 ciascuno, per un importo complessivo di euro 9.790,57. Il danno è stato addebitato a due militari in servizio presso un Ufficio locale della Marina militare: il primo, sottufficiale, quale agente contabile; il secondo, luogotenente comandante dell’Ufficio, in via sussidiaria a titolo di colpa grave.

La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 381/2022, ha accolto integralmente la domanda. Entrambi i convenuti hanno proposto appello: il primo in via principale, il secondo in via incidentale, contestando la sussistenza della responsabilità, la qualifica di agente contabile e la mancata riduzione dell’addebito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente disposto la riunione degli appelli, avverso la medesima sentenza. Ha poi respinto la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale. Il processo contabile e quello penale, osserva la Corte, si collocano in un rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti, con conseguente difetto del rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione.

La Corte ha ritenuto infondata anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per omesso esame delle deduzioni difensive. Il pubblico ministero non è obbligato a motivare le ragioni per cui ha disatteso le deduzioni dell’invitato, poiché l’invito non instaura un contraddittorio preprocessuale. La valutazione delle difese può essere espressa in modo sintetico o ritenersi implicitamente svolta con esito negativo.

Nel merito, il Collegio ha confermato la qualifica di agente contabile in capo al sottufficiale. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici. Elementi sufficienti sono il carattere pubblico dell’ente e la natura pubblica del denaro o del bene gestito, restando irrilevante il titolo giuridico della gestione. I buoni pasto costituiscono valori del pubblico erario, da rendicontare e di cui rispondere in caso di ammanco.

La Corte ha quindi confermato la responsabilità sussidiaria del comandante. La sua responsabilità, pur non essendo diretta, è ancorata alla qualità di consegnatario con debito di vigilanza, ai sensi del d.P.R. n. 254/2002. Egli era tenuto a vistare i verbali di ricognizione periodica, attività non compiuta, con conseguente libertà di azione del sottufficiale nella distribuzione dei buoni senza criteri minimi di gestione.

Quanto alla riduzione dell’addebito, la Corte ha escluso di potersi avvalere del potere riduttivo, data la gravità delle condotte, precisando che il relativo mancato esercizio non richiede specifica motivazione. Gli appelli sono stati respinti e le spese di giudizio liquidate in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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