Conto irregolare senza addebito per assenza di regolamentazione interna e inefficienza informatica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 49 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’accertata irregolarità della gestione non comporta automaticamente l’addebito a carico dell’agente contabile quando le criticità riscontrate derivano da assenza di regolamentazione interna dell’azienda sanitaria e da scarsa efficienza del sistema informatico. In tale ipotesi il giudice contabile dichiara il conto irregolare, ma senza ammanco, non essendo configurabile alcun profilo di responsabilità in capo al soggetto che non ha potuto operare secondo corrette procedure amministrativo-contabili. La mancata prova documentale della consegna dei beni non è imputabile al contabile quando l’applicativo aziendale non consente l’apposizione della firma per accettazione del richiedente e la procedura informatizzata non permette di evincere la corrispondenza tra chiesto e consegnato.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto reso dall’agente contabile addetto al magazzino farmaceutico centrale di un’azienda sanitaria provinciale, per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato istruttore, con relazione introduttiva, aveva rappresentato la non conformità del conto giudiziale rispetto alla contabilità inventariale dell’ente, rilevando forti divergenze nelle scritture contabili e la mancata prova dell’avvenuta consegna dei medicinali ai reparti destinatari. Da qui la rimessione degli atti al Collegio e il susseguirsi di rimessioni e relazioni integrative, fino alla decisione conclusiva.
Il contabile si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva, l’estinzione del giudizio, la carenza d’interesse e la prescrizione. Nel merito ha sostenuto la correttezza della gestione, l’inammissibilità delle relazioni integrative perché estenderebbero l’ambito delle contestazioni, e la mancanza di una regolamentazione interna dell’azienda sanitaria idonea a disciplinare il suo operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’istruttoria ha effettivamente dimostrato come la gestione non possa giudicarsi regolare, indicando numerose irregolarità afferenti alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici. La relazione ha evidenziato difformità tra carico e scarico, una differenza di importo tra le richieste evase e lo scarico dichiarato nel conto, e l’assenza di prova documentale della consegna ai destinatari.
Sul versante probatorio, il magistrato istruttore ha accertato che lo scarico informatico delle richieste ai reparti e alle farmacie territoriali non consentiva la firma per accettazione del richiedente: la direzione sanitaria ha dichiarato che il sistema informativo aziendale non prevede tale firma e che gli applicativi di magazzino non permettono di firmare digitalmente i buoni di consegna. La procedura informatizzata, inoltre, non permetteva di evincere specificatamente la corrispondenza tra il chiesto e il consegnato.
La Corte, pur senza sottacere le contestazioni dell’istruttoria, individua il nucleo dirimente in un dato di carattere organizzativo: l’assenza di regolamentazione interna dell’azienda sanitaria, idonea a incidere tanto sulla corretta gestione del magazzino farmaceutico quanto, per converso, sulla stessa impossibilità di addebito nei confronti dell’agente contabile. Questo aspetto è ritenuto assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore valutazione sulla gestione.
Conseguentemente, il Collegio ritiene di non poter imputare al contabile le irregolarità riscontrate, che sono invece da riferire alla generale assenza di regolamentazione interna e alla scarsa efficienza del sistema informatico. Per le medesime ragioni, non possono formare oggetto di addebito i copiosi importi indicati nella relazione. La Corte si richiama, anche a fini motivazionali, alle precedenti sentenze nn. 40/2025, 41/2025, 43/2025 e 167/2025, con le quali la medesima Sezione, in casi analoghi, aveva escluso l’addebito verso altri agenti contabili per carenze del sistema aziendale. Il giudizio si conclude pertanto con la dichiarazione di irregolarità del conto senza ammanco e con la compensazione delle spese, stante la non imputabilità del contabile.
Nota della Redazione
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