Proroga incarichi dirigenziali in piano di rientro e colpa grave direttore sanitario (Corte dei Conti Sez. I App. n. 123 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la proroga di incarichi dirigenziali esterni disposta da un’azienda sanitaria sottoposta a piano di rientro, in violazione dei vincoli assunzionali e del blocco del turn over, integra colpa grave del direttore generale che la sottoscrive. Analoga responsabilità gravemente colposa grava sul direttore sanitario che abbia reso parere favorevole sulla delibera, poiché egli partecipa alla direzione dell’azienda e concorre, con proposte e pareri, alla formazione delle decisioni. Il nesso causale tra parere e danno si accerta secondo il criterio del più probabile che non. È esclusa la compensatio lucri cum damno quando l’utilità invocata non corrisponde ai fini istituzionali dell’amministrazione, essendo il costo conseguente alla violazione di norme poste a tutela della finanza pubblica.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria conveniva in giudizio il direttore generale e il direttore sanitario di un’azienda sanitaria provinciale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per illegittimità nella gestione del personale dirigenziale. L’azione traeva origine da due note di provenienza sindacale e da una segnalazione della Guardia di Finanza. Il danno contestato riguardava la proroga di cinque incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a soggetti esterni, per complessivi euro 599.598,41.

Con sentenza n. 120/2022, la Sezione territoriale dichiarava prescritto il diritto al risarcimento limitatamente alle retribuzioni corrisposte dal 2010 al 2015 e condannava i due dirigenti, a titolo di colpa grave, al pagamento di euro 59.406,04 e di euro 29.703,02. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale e incidentale i due condannati, eccependo la prescrizione, l’assenza di dolo o colpa grave e la sproporzione del quantum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 184 c.g.c., respinge l’eccezione di prescrizione. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la prescrizione non decorre prima dei pagamenti ritenuti illegittimi, momento in cui il danno ingiusto diviene concreto ed attuale. Ciascun pagamento assume carattere autonomo, con distinto decorso dei termini prescrizionali; gli inviti a dedurre, notificati tra il 29.12.2020 e l’11.1.2021, hanno interrotto la prescrizione in relazione ai ratei corrisposti nel 2016.

Nel merito, la Corte conferma la sussistenza della colpa grave. La proroga dei contratti non era supportata da specifiche disposizioni normative né da adeguati presupposti motivazionali. L’art. 1, comma 400, della legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 54/2013, consentiva la proroga dei contratti a termine solo fino al 31 dicembre 2013. Il generico richiamo alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza si risolve in una mera affermazione di principio, elusiva della disciplina vincolistica in materia di personale.

Alla data della delibera, gli incarichi risultavano cessati dal 31 luglio 2013: non di proroga poteva dunque trattarsi, ma di nuove assunzioni. La Regione era sottoposta a piano di rientro, con divieto di spese non obbligatorie e blocco del turn over, a pena di nullità dei contratti, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004. Le deroghe previste dall’art. 1, comma 23 bis, del D.L. n. 138/2011 e dall’art. 4 bis del D.L. n. 158/2012 richiedevano appositi decreti ministeriali, mai adottati. La direttiva ministeriale n. 2013/sst/86 del 10.12.2013 circoscriveva il ricorso a nuovi contratti ai soli casi eccezionali.

La Corte ritiene infondata l’eccezione di incompetenza del direttore sanitario. Il parere reso rientrava nelle sue competenze, ai sensi dell’art. 3, commi 1 quinquies e 7, del D. Lgs. n. 502/1992, poiché egli partecipa alla direzione dell’azienda e concorre alla formazione delle decisioni. Il nesso causale tra parere e danno si valuta secondo il criterio del più probabile che non, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Riunite n. 28/QM/2015. Le archiviazioni penali sono inconferenti, per l’autonomia del giudizio contabile e perché i reati ivi ipotizzati avevano natura dolosa.

Quanto alla compensatio lucri cum damno, essa è esclusa: difetta la corrispondenza dell’utilità ai fini istituzionali dell’amministrazione, trattandosi di danno conseguente alla violazione di norme poste a tutela della finanza pubblica. La Corte conferma infine la quantificazione del danno, prevalente il ruolo del direttore generale, e rigetta integralmente entrambi gli appelli, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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