Controlli interni enti locali sistema adeguato ma migliorabile (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 35 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dal TUEL e dai regolamenti dell’ente, costituisce presidio essenziale del buon andamento della gestione finanziaria e deve essere valutato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nella sua complessa articolazione: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi partecipati, controllo sulla qualità dei servizi erogati. La completezza del quadro regolamentare e la formale adozione degli strumenti non esimono l’ente dal valutare l’effettiva idoneità funzionale delle metodologie adottate: il controllo successivo di regolarità deve basarsi su tecniche di campionamento orientate al rischio e non su mera estrazione casuale. Il controllo di gestione presuppone la sinergia con il controllo strategico e un monitoraggio costante, non meramente rendicontuale, degli obiettivi. L’obbligo di adeguare il sistema dei controlli interni alle esigenze di monitoraggio della corretta attuazione del PNRR riguarda tutti gli enti locali, a prescindere dalla dimensione, nella misura in cui essi rivestano il ruolo di soggetti attuatori degli interventi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi dal Comune, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 148 del TUEL. I referti, redatti dal Sindaco secondo il questionario annuale approvato dalla Sezione delle Autonomie, hanno fatto emergere alcune criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli interni. La Sezione ha quindi avviato un’istruttoria con apposita nota, alla quale l’ente ha fornito riscontro. Sulla base della documentazione acquisita, la Sezione ha reso la deliberazione in Camera di consiglio, accertando lo stato dei controlli interni e impartendo raccomandazioni per il loro miglioramento.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo di riferimento: l’art. 148 del TUEL, come novellato dal d.l. n. 174/2012 e dal d.l. n. 91/2014, configura i controlli interni come presidio del buon andamento e affida alla Corte dei conti un controllo di natura collaborativa, con possibilità per le Sezioni giurisdizionali di applicare sanzioni pecuniarie in caso di assenza o inadeguatezza del sistema. Nella specie, la Sezione accerta la completezza del quadro regolamentare e riconosce la presenza di un adeguato sistema di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, svolto secondo l’art. 147-bis del TUEL.
Sul controllo successivo di regolarità, affidato al Segretario generale ed espletato a campione con cadenza annuale sull’esame del 5% degli atti, la Sezione ritiene necessario, in linea con le raccomandazioni della Sezione delle Autonomie, il passaggio a tecniche di campionamento orientate al rischio, che presidino le aree più esposte a irregolarità in prospettiva ciclica. Il criterio della mera estrazione casuale non appare idoneo a garantire l’effettività del controllo. Parimenti, si raccomanda di tener conto delle risultanze del controllo di gestione e delle valutazioni preventive, nonché di programmare ispezioni su uffici e servizi maggiormente esposti.
Quanto al controllo di gestione e al controllo strategico, la Sezione rileva margini di miglioramento nell’effettività della loro attuazione. Il controllo di gestione richiede un monitoraggio costante degli obiettivi e degli scostamenti, non una mera elaborazione periodica; il controllo strategico deve consentire una valutazione di congruenza tra obiettivi e risultati estesa alle risorse, ai tempi e al grado di soddisfazione degli utenti. Sui controlli sugli organismi partecipati, la Sezione raccomanda di strutturare il sistema informativo mediante indicatori specifici sui rapporti finanziari, sulla situazione contabile e gestionale, sui contratti di servizio e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sul controllo sulla qualità dei servizi, si richiede di ampliare le rilevazioni, assicurando anche la trasparenza dei costi e delle responsabilità, e di rendere le indagini sulla soddisfazione non episodiche ma sistematiche.
Con riferimento ai controlli riferiti all’emergenza COVID-19, la Sezione prende atto positivamente della riorganizzazione delle procedure mediante digitalizzazione e monitoraggio del lavoro agile, ma rileva la mancanza di un collegamento sistematico tra risorse emergenziali e obiettivi. In tema di PNRR, la Sezione sottolinea che l’obbligo di adeguamento dei controlli riguarda tutti gli enti attuatori e raccomanda la costruzione di una governance locale di coordinamento, l’inserimento nei regolamenti di misure di controllo specifiche e l’adozione di procedure dirette a prevenire frodi, conflitti di interesse e costi impropri. La Sezione dispone la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente e richiede di comunicare le iniziative di superamento delle criticità riscontrate.
Nota della Redazione
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