Responsabilità contabile e assenteismo per certificati medici non provati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 190 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per assenteismo, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e di quello all’immagine non può essere accolta quando manca la prova che l’assenza dal servizio sia stata giustificata fraudolentemente mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, come richiesto dall’art. 55-quinquies del TUPI. Il mero agganciamento del cellulare a celle non compatibili con l’abitazione è indizio insufficiente a dimostrare lo svolgimento di attività extralavorativa. L’accertamento penale assolutorio, pur non essendo direttamente vincolante nel giudizio contabile, concorre a confermare l’inidoneità del quadro probatorio, con conseguente rigetto integrale della pretesa erariale.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha citato un pubblico ufficiale, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, per un’ipotesi di danno correlato allo svolgimento di attività extralavorative durante il congedo per malattia. Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe giustificato l’assenza dal servizio con certificazioni mediche attestanti false infermità, continuando a percepire la retribuzione e svolgendo attività retribuita presso terzi. La Procura ha quantificato il danno patrimoniale in € 996,70 e il danno all’immagine in € 8.000,00.

Il convenuto ha contestato integralmente la prospettazione, eccependo tra l’altro l’inutilizzabilità del compendio intercettivo, la prescrizione della pretesa e la non proporzionalità delle somme richieste al danno all’immagine. Ha richiamato le assoluzioni penali, proprie e del medico curante, intervenute sui medesimi fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha osservato che la pretesa attorea non può trovare accoglimento per la mancata prova della condotta causativa del danno. Preliminarmente, è stata confermata la non diretta vincolatività, nel giudizio contabile, dell’accertamento contenuto nella sentenza penale di primo grado del Tribunale di Roma, che ha assolto il convenuto perché il fatto non sussiste dalle imputazioni correlate alle condotte rilevanti anche in questa sede.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto di condividere le valutazioni di quella pronuncia, secondo cui l’agganciamento del cellulare a celle diverse da quelle dell’abitazione può far presumere che il convenuto non si trovasse presso la propria abitazione, ma costituisce elemento insufficiente per ritenere l’inesistenza della patologia e, al più, prova che egli non restava in casa, non che lavorasse altrove.

La Corte ha quindi disatteso l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, richiamando il consolidato orientamento che limita l’art. 270 c.p.p. al solo procedimento penale. Le intercettazioni, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti a comprovare lo svolgimento di attività extralavorativa remunerata presso terzi, né a configurare l’interruzione del nesso sinallagmatico della prestazione lavorativa.

Il compendio probatorio, letto congiuntamente alle due pronunce penali assolutorie — quella relativa al convenuto e quella relativa al medico curante — non ha consentito di accertare che l’assenza sia stata fraudolentemente giustificata ai sensi dell’art. 55-quinquies del TUPI. In particolare, esclusa la falsità tout court della certificazione medica, essendo accertato che i certificati erano stati predisposti dal medico curante, la Corte ha concluso per l’inidoneità del quadro probatorio a supportare la configurabilità di una condotta dolosa del convenuto.

Il rigetto ha investito sia la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, sia quella relativa al danno all’immagine, quest’ultima non sostenibile neppure facendo applicazione della disciplina generale prevista dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. Sono state riconosciute a favore del convenuto le competenze legali quantificate in € 1.500,00, maggiorate di IVA e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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