Controlli interni del Comune solo parzialmente adeguati (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 269 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148 TUEL, verificano annualmente il funzionamento dei controlli interni degli enti locali al fine del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il giudizio di adeguatezza non è unitario, ma si articola per ciascuna forma di controllo: regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati, qualità dei servizi. Laddove talune forme risultino adeguate e altre presentino criticità strutturali, il sistema nel suo complesso può essere valutato solo parzialmente adeguato, con trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente per i profili di rispettiva pertinenza.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie. Il magistrato istruttore ha esaminato la documentazione e formulato osservazioni per ciascuna delle forme di controllo scrutinate.
Dall’esame sono emersi profili di criticità. La questione giunge alla Sezione per la pronuncia sulla complessiva adeguatezza del sistema.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione dell’art. 148 TUEL come nuovo strumento di valutazione della legittimità e regolarità delle gestioni, con attenzione non solo ai dati finanziari ma anche al sistema dei controlli interni. Il giudizio si svolge per ciascuna delle forme di controllo previste dal questionario.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis TUEL) non appare pienamente adeguato: manca nel regolamento una percentuale minima di atti da campionare, non vengono indicati la frequenza dei report né i controlli ispettivi, e non sono implementate le procedure di monitoraggio delle fatture commerciali entro i termini. Il controllo sugli equilibri finanziari e quello di gestione risultano invece adeguati, pur con il richiamo alle criticità già segnalate in sede di controllo finanziario.
Il controllo strategico non è pienamente adeguato: l’ente non ha approvato il PEG per entrambi i trienni, procedendo con PEG provvisorio, e non ha adottato la rotazione degli incarichi dirigenziali tra le misure di prevenzione del rischio. Il controllo sugli organismi partecipati non è adeguato: mancano budget approvati, report periodici, indicatori di deficitarietà e conciliazione dei rapporti creditori e debitori; l’ente ha più volte risposto che non ricorre la fattispecie per carenza di documenti contabili.
Anche il controllo sulla qualità dei servizi non è pienamente adeguato: le rilevazioni non si estendono agli organismi partecipati, gli esiti non sono pubblicati e non si effettuano confronti sistematici con altre amministrazioni. Quanto al P.N.R.R. e al P.I.A.O., l’attuazione non appare pienamente adeguata per l’assenza di direttive dell’organo politico e l’insufficiente integrazione dei flussi informativi.
In conclusione, la Sezione delibera che il sistema dei controlli interni appare solo parzialmente adeguato e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente per i profili di rispettiva pertinenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.