Estinzione del giudizio pensionistico per cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 116 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità dell’azione determina la cessazione della materia del contendere e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio, per venir meno dell’interesse delle parti a una pronuncia di merito divenuta ormai priva di utilità. Tale circostanza, quando le parti vi concordino, è rilevabile anche d’ufficio. La declaratoria non presuppone una definizione nel merito della pretesa originaria. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese quando vi sia concorde richiesta delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e in quiescenza dal 30 marzo 1999, contestava la decurtazione dell’adeguamento del proprio trattamento pensionistico al diminuito potere di acquisto della moneta. La riduzione, operata dall’art. 1, commi 309-310, della legge n. 197/2022 in misura limitata all’85% del tasso di rivalutazione, era stata applicata dall’INPS a partire dal rateo di gennaio 2023. Il ricorrente ne chiedeva quindi la restituzione delle somme non erogate, lamentando la violazione di plurimi parametri costituzionali e sollecitando la rimessione della questione alla Consulta.

Nel corso del giudizio la trattazione veniva sospesa con ordinanza n. 25/2024, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla disciplina censurata. Dopo il deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 14 febbraio 2025, che dichiarava inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, il ricorrente formulava istanza di cessazione della materia del contendere, cui l’INPS aderiva all’udienza dell’8 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che entrambe le parti hanno concordemente riconosciuto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La causa di tale esito risiede nel venir meno di una condizione di procedibilità dell’azione, determinata dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha definito il quadro delle questioni prospettate.

Da ciò la Corte fa discendere il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e a una decisione nel merito, che, se emessa, non avrebbe più alcuna utilità per le stesse. Il principio è ricondotto a un consolidato orientamento, richiamato tanto sul versante della giurisdizione ordinaria quanto su quello contabile.

Il Collegio sottolinea poi che tale circostanza, sulla quale le parti hanno espressamente concordato, è rilevabile anche d’ufficio. Ne deriva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Quanto alle spese, la Corte osserva che, attesa la concorde richiesta delle parti, sussistono giusti motivi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., per disporne l’integrale compensazione. Il dispositivo manda infine alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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