Spese di lite e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 36 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il soddisfacimento della pretesa del ricorrente interviene dopo il deposito e la notifica del ricorso, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse delle parti a una pronuncia di merito. La relativa declaratoria è rilevabile anche d’ufficio e non richiede il consenso delle parti, che pure vi avevano concordato. Sulle spese non opera la regola della soccombenza reale, ma quella della soccombenza virtuale: la parte che ha dato causa al giudizio con il proprio comportamento resistente resta condannata alle spese di lite, liquidate secondo i parametri di legge.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto la liquidazione della pensione di reversibilità del coniuge defunto, con decorrenza dall’1.12.2023, oltre agli arretrati. L’istanza amministrativa presentata il 6.11.2023 era rimasta senza esito, così come il successivo ricorso amministrativo.
Costituendosi in giudizio, l’INPS ha comunicato di aver riconosciuto il trattamento con provvedimento del 16.09.2024, con liquidazione degli arretrati e degli interessi tramite cedolino del 21 ottobre 2024, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate. All’udienza la difesa dell’istituto ha confermato l’istanza; la parte ricorrente ha concordato sulla cessazione, insistendo però sul riconoscimento delle spese, avvenendo la liquidazione solo dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo, senza che il preventivo provvedimento di attribuzione le fosse stato notificato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla convergenza delle parti sulla definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il venir meno della pretesa, soddisfatta dall’amministrazione, determina la carenza di interesse alla pronuncia di merito, che non avrebbe più utilità per alcuno dei contendenti.
Il principio è ricondotto a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e contabile, richiamato con le pronunce Cass. civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007, Cass. Sez. Un. n. 1048/2000 e Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015. La relativa declaratoria è rilevabile anche d’ufficio, come affermato da Cass. civ. Sez. VI n. 7871/2019, e non richiede né il consenso né l’accordo delle parti.
Sul governo delle spese la Corte distingue la cessazione dalla soccombenza reale. Poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso, senza previa notificazione del provvedimento attributivo, la condotta dell’istituto ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale. Su questa base si configura la soccombenza virtuale, che giustifica la condanna alle spese in favore della ricorrente.
La liquidazione è determinata in euro 600,00, oltre a spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il giudizio si chiude dunque con l’estinzione e con la condanna dell’INPS, non essendo opposto alcun ostacolo alla pronuncia sul punto.
Nota della Redazione
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