Responsabilità contabile per biglietti omaggio non contabilizzati (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 148 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la novella dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, né sotto il profilo del giudicato né sotto quello della valenza probatoria. Tuttavia, il giudice contabile può autonomamente valutare, ai fini del proprio libero convincimento, il materiale probatorio raccolto nel procedimento penale, che costituisce uno degli indizi su cui fondare la decisione. Ai limitati fini di rito, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. continua a essere una sentenza di condanna e integra la condizione di procedibilità richiesta dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 per contestare il danno contro la P.A. La quantificazione equitativa del danno patrimoniale non può fondarsi su basi empiriche prive di dati oggettivi attendibili, dovendosi in tal caso escludere la voce di danno.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’addetta alla biglietteria di un sito naturalistico gestito da un consorzio tra enti locali, chiedendone la condanna al risarcimento per il danno erariale. La dipendente, in qualità di agente contabile, con un sistema fraudolento protrattosi per più annualità, aveva emesso numerosi biglietti omaggio a importo zero, appropriandosi delle somme versate dai visitatori per i biglietti a pagamento.

Nel procedimento penale la convenuta era stata condannata, con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, per peculato continuato e falsità ideologica in atti pubblici. La Procura ha quantificato in via equitativa diverse voci di danno, chiedendo la condanna al pagamento. La convenuta ha eccepito la prescrizione, l’inutilizzabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e l’irritualità delle sommarie informazioni testimoniali, contestando an e quantum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, qualificando il consorzio come ente pubblico economico ai sensi del T.U.E.L., con conseguente attribuzione alla Corte dei conti dei giudizi di responsabilità anche nei confronti dei dipendenti di enti pubblici economici.

È stata respinta l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai colleghi, disposte dalla Procura solo per approfondire le modalità di funzionamento della biglietteria in relazione alle deduzioni difensive, e respinta la richiesta di acquisizione documentale sul malfunzionamento delle stampanti, già coperta dal materiale probatorio in atti. La prescrizione è stata ritenuta infondata, risultando rispettato il termine quinquennale per effetto degli atti interruttivi.

Il Collegio ha distinto il piano del merito da quello del rito in ordine al patteggiamento. Ha escluso l’efficacia probatoria automatica della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ma ha riconosciuto la piena valutabilità del materiale probatorio acquisito e la configurabilità della sentenza quale condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.

Nel merito, il Collegio ha accolto la domanda nei termini specificati. Il modus operandi è stato ricostruito come solido, risultando inverosimili le giustificazioni difensive. Per il danno patrimoniale, il Collegio ha applicato una riduzione del 10% per le annualità 2018 e 2019, mentre ha escluso il danno stimato empiricamente per il 2017, in mancanza di dati analitici attendibili. Ha inoltre liquidato il danno da alterazione del nesso sinallagmatico, il danno da disservizio e il danno all’immagine, condannando la convenuta al pagamento della somma complessiva arrotondata, con rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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