Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 264 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili e alle materie che non comportino il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, secondo il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile quando difetti il presupposto sostanziale della custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un ente locale, relativo all’esercizio finanziario 2019. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996.

La questione sottoposta al Collegio non attiene al merito della gestione, ma alla stessa procedibilità del giudizio di resa del conto. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità, rilevando che la gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali sussista un obbligo di custodia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione sostanziale della gestione, non dalla veste formale del documento. Il prospetto ricalca il modello contabile previsto per il conto del consegnatario, ma la gestione che ne forma oggetto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL.

Da questo presupposto la Corte fa discendere una conseguenza precisa sul piano dell’obbligo di rendicontazione: in assenza del debito di custodia non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Il modello formale adottato dall’ente non vale, di per sé, a trasformare in consegnatario chi non lo è sul piano sostanziale, né ad attrarre la gestione nella giurisdizione contabile.

Il Collegio dichiara di aderire alla giurisprudenza contabile consolidata sul punto, richiamando, tra le tante, questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. La conclusione della Procura risulta pertanto conforme a tale orientamento.

Ne consegue l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non liquida le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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