Responsabilità contabile per contributi PAC e dolo nella falsa indicazione del pascolatore (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 146 del 23.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi della politica agricola comune, la presentazione di una domanda unica di aiuto contenente l’indicazione di un pascolatore per conto terzi che non ha svolto l’attività dichiarata integra una falsa rappresentazione della realtà posta in essere con dolo, non essendo plausibile che l’indicazione non veritiera sia frutto di mero errore. A tale condotta si applica il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, decorrente dalla scoperta dell’occultamento doloso, restando inapplicabile il termine quadriennale del regolamento comunitario, che fa salva la facoltà degli Stati membri di prevedere un termine più lungo. Il mancato rispetto del parametro UBA/HA, verificabile dall’Organismo pagatore già al momento della domanda, non configura occultamento né frode e non consente di far decorrere la prescrizione dalla notizia del reato. La mera non coincidenza dei mappali indicati dal pascolatore, se le particelle rientrano nel medesimo territorio comunale, non prova di per sé l’assenza del requisito.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha convenuto in giudizio una società agricola, il suo rappresentante legale all’epoca dei fatti e il legale rappresentante di una società di intermediazione, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per l’illegittima percezione di contributi comunitari erogati dall’Organismo Pagatore Regionale. Secondo l’accusa, per le annualità dal 2010 al 2014 le domande uniche di aiuto contenevano documenti formalmente regolari ma sostanzialmente non veritieri in ordine alla condizionalità e, in particolare, al pascolamento dei terreni montani.

La Procura ha contestato per il 2010, il 2013 e il 2014 una falsità documentale, e per il 2011 e il 2012 il mancato rispetto del rapporto minimo di 0,2 UBA/HA. Ha chiesto la condanna in solido per euro 21.935,14, al netto dei recuperi amministrativi, invocando il dolo e l’occultamento del danno ai fini del decorso della prescrizione. Si sono costituiti i convenuti, eccependo la prescrizione e l’assenza di responsabilità per il ruolo degli intermediari; è intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo la condanna e dando atto dei recuperi effettuati.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare, il Collegio ha dichiarato la contumacia del rappresentante della società di intermediazione, non costituitosi, e la cessazione della materia del contendere per l’annualità 2013, integralmente ristorata. Ha poi scrutinato l’eccezione di prescrizione, distinguendo le due tipologie di contestazione.

Per il 2010 e il 2014 la condotta può connotarsi come fraudolenta, perché volta a ottenere contributi mediante falsa rappresentazione della realtà: trova quindi applicazione l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 nel termine quinquennale decorrente dalla scoperta dell’occultamento. Il Collegio esclude l’applicabilità del termine quadriennale di matrice comunitaria, richiamando il parere già espresso dalla Sezione secondo cui l’art. 3, par. 3, del regolamento n. 2988/1995 fa salva la facoltà degli Stati membri di applicare un termine più lungo.

Per il 2011 e il 2012, invece, poiché l’Organismo pagatore possedeva tutti gli elementi per verificare il rapporto UBA/HA già alla presentazione della domanda, non è configurabile alcun occultamento doloso: l’irregolarità era agevolmente verificabile e doveva essere obbligatoriamente verificata. Ne deriva la fondatezza parziale dell’eccezione, in assenza di atti interruttivi, essendo la richiesta amministrativa di recupero risalente al 2023.

Nel merito, i contributi richiedevano il possesso cumulativo della disponibilità dei terreni, dell’effettivo utilizzo a pascolo e dei modelli di monticazione, secondo il regime del disaccoppiamento. Il meccanismo fraudolento è ritenuto provato per il solo 2010: il pascolatore indicato in domanda ha dichiarato di non aver mai condotto gli animali su quei mappali, né nel Comune indicato. Tali dichiarazioni, fonti probatorie atipiche liberamente valutabili, delineano un meccanismo corrispondente a quello contestato e sorreggono il dolo. Per il 2014 la non coincidenza dei mappali non prova nulla di falso, rientrando le particelle nello stesso Comune e potendo il bestiame distribuirsi per naturale transumanza.

Quanto all’intermediario, non costituitosi, la prescrizione non è stata eccepita nei termini decadenziali. Nel merito non è documentato alcun suo ruolo per il 2010, restando l’affermazione della Procura una mera asserzione; per il 2014 valgono le ragioni già esposte; per il 2011 e il 2012 il dato sullo sforamento UBA/HA è ipotetico e privo di adeguate allegazioni, con uno scostamento di scarsa rilevanza. La domanda nei suoi confronti è quindi respinta. La condanna riguarda la sola annualità 2010, con individuazione dell’amministrazione danneggiata nella Regione Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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