Conto del consegnatario improcedibile per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 66 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso degli uffici è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia, con la conseguenza che egli non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La mera elencazione di beni iscritti nell’inventario, priva di consistenze iniziali e finali e dei movimenti di carico e scarico, non integra il conto del consegnatario secondo il mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Ove il conto sia stato comunque reso, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, non essendo configurabile un obbligo di rendicontazione giudiziale in capo a chi non ha maneggio di pubblico denaro né gestione di magazzino.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un comune, quale consegnatario di beni, per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni e l’art. 93 del T.U.E.L., ha rilevato che l’atto depositato conteneva una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, comprensiva di beni immobili e di beni mobili destinati all’uso degli uffici.

Il relatore ha quindi prospettato al Collegio l’inammissibilità e l’improcedibilità del conto, oltre alla sua irregolarità sotto il profilo della natura e dell’ampiezza dei beni rendicontati, osservando che per tali beni sussiste un mero obbligo di vigilanza. Il Pubblico Ministero, all’udienza, ha concluso per l’improcedibilità, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. La qualificazione del rapporto viene poi raccordata all’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che individua il consegnatario nel funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, distingue nettamente le due situazioni. Il debito di custodia caratterizza gestioni tipicamente di magazzino, alimentate da acquisizioni in stock e destinate a ricostituire le scorte, con configurazione di un debito di materie e di un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitata alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento dell’ufficio.

Da tale distinzione deriva una conseguenza processuale precisa: solo il primo rapporto giustifica la resa del conto giudiziale e il conseguente giudizio di conto, restando fermi, per le scorte di uso immediato, gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Il Collegio richiama sul punto Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016, nonché le pronunce Sez. Piemonte n. 75/2018 e Sez. Liguria n. 38/2018, che escludono la qualificazione come conto giudiziale in presenza di beni non custoditi in deposito.

Nel caso esaminato i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un magazzino. Sotto il profilo formale, la sola elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Ne deriva che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente carenza dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto, precisando che l’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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