Consenso informato non è danno in re ipsa, escluso danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 141 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da lesione del diritto al consenso informato non costituisce danno in re ipsa e deve essere allegato e provato dal paziente, anche mediante presunzioni fondate sulla gravità delle condizioni di salute e sul grado di necessità dell’operazione. La struttura sanitaria non risponde a titolo di responsabilità amministrativa del danno indiretto derivante da una sentenza civile sfavorevole quando il pregiudizio patrimoniale non sia causalmente riconducibile alla condotta omissiva dei medici, ma alla scelta dell’azienda di non impugnare una decisione ritenuta errata, nonostante l’appello avrebbe con ragionevole probabilità portato alla riforma. Il nesso di causalità va escluso quando il giudice contabile accerta, sulla base della consulenza tecnica del giudizio civile, che nessun danno alla salute è derivato dall’intervento e che i pazienti, se correttamente informati, non avrebbero operato una scelta diversa.

Il Fatto

La Direzione Amministrativa di Presidio di una struttura ospedaliera milanese ha trasmesso alla Procura contabile l’elenco dei sinistri che nel primo semestre 2020 avevano dato luogo a esborsi risarcitori. L’attenzione è caduta su un sinistro da trapianto di rene con presunta erronea terapia antirigetto e mancata formazione del consenso informato, liquidato per complessivi euro 115.923,86 in favore di due pazienti.

Il risarcimento era stato disposto con sentenza del Tribunale di Milano, non appellata e passata in giudicato, che aveva condannato l’azienda ospedaliera al pagamento di euro 20.000,00 per ciascuno dei due assistiti, oltre accessori, spese di giudizio e metà delle spese di CTU. La Procura ha contestato ai due chirurghi, all’epoca incaricati della raccolta del consenso, di avere omesso le informazioni necessarie sul quadro epatologico e infettivologico del paziente e sulla donazione, chiedendo il ristoro del danno indiretto, comprensivo dell’onorario del legale esterno. I convenuti hanno eccepito il difetto del nesso di causalità, l’insussistenza dell’obbligo informativo e l’eccessività della somma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio affermato da Cass. 11 novembre 2019, n. 28985, che distingue il danno alla salute dal danno da lesione del diritto all’autodeterminazione. Quest’ultimo è risarcibile solo se il paziente alleghi e provi un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione della salute, secondo un nesso di regolarità causale ex art. 1223 c.c. La prova può essere data con ogni mezzo, comprese le presunzioni, ma non può configurarsi alcun danno in re ipsa per la sola omessa informazione.

La Corte contabile rileva che la sentenza civile, fondata su una esauriente consulenza medico-legale, aveva accertato che nessun danno alla salute era derivato dal trapianto, che il rigetto non era stato causato dal virus HCV, che l’intervento costituiva comunque la scelta terapeutica corretta e che i pazienti, se informati, non avrebbero ragionevolmente scelto diversamente, stante la scarsa probabilità di eradicazione preventiva del virus. Neppure risultava allegato alcun altro danno non patrimoniale.

Da qui il giudizio di non condivisione della decisione civile, che aveva liquidato equitativamente il danno in difetto di prova sull’an debeatur, prova di cui gli attori erano onerati. La Corte ne trae la conseguenza che la scelta dell’azienda di non appellare la sentenza, sotto il profilo della mancata prova del danno, si è rivelata errata: l’appello avrebbe portato con ragionevole probabilità alla riforma, in accordo con la giurisprudenza di legittimità richiamata.

Il nesso di causalità tra il pregiudizio patrimoniale della struttura e l’insufficiente informazione dei medici è dunque insussistente: causa del danno non è la condotta omissiva dei sanitari, ma la scelta dell’azienda di non impugnare la sentenza pregiudizievole. Assorbite le questioni sull’individuazione dei soggetti concretamente onerati della raccolta del consenso, i convenuti sono assolti, con spese di giudizio liquidate in euro 6.000,00 e poste a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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