Giudizio di conto, decorrenza del termine di estinzione dal deposito telematico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 285 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal perfezionamento del deposito del conto presso la segreteria della sezione e non dalla mera sottoscrizione digitale degli atti che lo compongono. Nel sistema SIRECO, disciplinato dall’art. 10 del d.P.C. n. 126 del 24 maggio 2022, il deposito si perfeziona con l’attribuzione del numero di protocollo da parte del sistema, cui segue l’accettazione della segreteria. La mancata sottoscrizione del registro da parte dell’agente contabile e l’adozione solo implicita del provvedimento di parifica non integrano, di per sé, causa di improcedibilità del giudizio, potendo rilevare sul piano della regolarità della gestione. La mancanza del provvedimento di parifica è, peraltro, imputabile a un organo dell’amministrazione estraneo alla sfera dell’agente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto n. 62453, riferibile all’agente contabile con incarico di economo di un centro di ricerca universitario, per l’esercizio 2018.
Il conto si sostanziava nella stampa del registro economale, non sottoscritta dall’agente, ma firmata digitalmente dal responsabile del procedimento per il deposito dei conti. Mancavano il provvedimento di parifica e la relazione dell’organo di controllo interno. La difesa eccepiva l’estinzione per decorso del termine quinquennale, sul presupposto che il deposito risalisse al novembre 2019 e la relazione di deferimento al novembre 2024.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che la resa del conto è stata effettuata telematicamente il 19 novembre 2019. La diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro, ma non segna il perfezionamento giuridico del deposito. Solo da quel momento il conto poteva essere assegnato al giudice designato e la Procura acquisirne notizia.
Il Collegio richiama il d.P.C. n. 126 del 2022, che regola il funzionamento di SIRECO: il deposito si perfeziona con l’attribuzione del numero di protocollo, cui segue l’accettazione da parte della segreteria. La relazione di deferimento, depositata il 19 novembre 2024, ha quindi validamente interrotto il termine.
Quanto ai profili di improcedibilità, la mancata sottoscrizione del registro non costituisce causa ostativa: l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, il conto è stato chiuso tramite il gestionale entro il 31 dicembre 2018 e la prassi dell’amministrazione non prevedeva quella firma. L’adozione del provvedimento di parifica, per contro, è rimessa a un organo diverso dall’agente, estraneo alla sua sfera di responsabilità, e le risultanze di un conto affine, per identità di esercizio e procedura, sono estensibili al caso in esame.
Nel merito, la Sezione rileva l’assenza di una regolamentazione interna specifica per il fondo economale, la gestione affidata a prassi e a impostazioni del gestionale, causali generiche e beneficiari ricondotti a una voce indistinta. L’agente ha però operato entro le procedure definite dall’amministrazione, senza poteri di indirizzo. Il conto viene pertanto approvato, con discarico dell’agente, restando fermo l’onere dell’ateneo di dotarsi di un assetto regolamentare conforme ai principi della contabilità pubblica. Respinta l’istanza di oscuramento dei dati.
Nota della Redazione
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