Responsabilità contabile dei farmacisti e litisconsorzio necessario nell’illecito solidale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 119 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la solidarietà passiva di più concorrenti nella causazione del danno erariale non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché le posizioni dei coobbligati restano scindibili e la decisione può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo di essi. I vizi di notificazione dell’atto di citazione a un convenuto contumace possono essere fatti valere solo da quest’ultimo, non dagli altri convenuti, e restano sanati dalla mancata impugnazione della sentenza. Nel giudizio contabile le prove precostituite, e in particolare quelle documentali, entrano nel processo mediante mera produzione documentale entro i termini ordinatori degli artt. 88 e 90 c.g.c., con possibilità di differimento ex art. 92 c.g.c. a tutela del contraddittorio. Il materiale probatorio raccolto in sede penale, comprese le intercettazioni, è liberamente valutabile dal giudice contabile in forza del principio di circolarità delle prove, non essendo invocabile l’art. 270 cod. proc. pen.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, realizzata mediante la prescrizione di medicinali, integratori e dispositivi medici a carico di pazienti ignari. Il danno erariale derivava dal rimborso di ricette false, articolate in due ipotesi: la destinazione di farmaci a un ricettatore straniero e la prescrizione finalizzata ad aumentare il volume d’affari di alcune case farmaceutiche, con vantaggio per gli informatori scientifici.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 367/2023, aveva condannato il medico prescrittore e due farmacisti, in solido, al risarcimento in favore della regione. I farmacisti hanno impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica al prescrittore, quale litisconsorte necessario, e la mancanza di prova sull’elemento psicologico e sulla quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta anzitutto le questioni preliminari, con priorità logica ex art. 101 c.g.c., ed esamina la dedotta nullità della notifica dell’atto di citazione al medico ritenuto responsabile principale. Il motivo è infondato: eventuali vizi di notificazione avrebbero dovuto essere fatti valere dal diretto interessato, il quale, avendo ricevuto la notifica della sentenza e dell’appello, non ha proposto impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato nei suoi riguardi.
Nel merito della questione, la Corte esclude la configurabilità del litisconsorzio necessario. Richiamando la sentenza n. 30/2022 della stessa Sezione e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Un. n. 25454 del 2013; Cass. civ. n. 6727/2019; Cass. Sez. 1 n. 2854 del 2016), si afferma che, in materia contabile, la solidarietà non determina l’inscindibilità delle cause. L’art. 1, commi 1-quater e 1-quinquies, della legge n. 20/1994 impone la valutazione delle singole responsabilità, consentendo la scissione del rapporto processuale.
Quanto al regime delle produzioni documentali, la Corte chiarisce che la Comunicazione di notizia di reato, prodotta tardivamente prima dell’udienza, è stata ritualmente acquisita. I termini degli artt. 88 e 90 c.g.c. sono ordinatori e il differimento disposto dal Presidente ex art. 92 c.g.c. ha garantito il contraddittorio e il diritto di difesa. Il diverso procedimento degli artt. 94-99 c.g.c. concerne le prove costituende, non quelle precostituite.
Sulla sospensione del giudizio in attesa del processo penale, la Corte ribadisce l’autonomia del giudizio contabile e l’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, richiamando l’art. 106 c.g.c. e le Sezioni riunite n. 5/2015 e n. 16/2021. Quanto all’art. 270 cod. proc. pen., esso non è invocabile, vigendo il principio del libero convincimento e della circolarità delle prove.
Nel merito, la Corte accoglie parzialmente l’appello della farmacista, stralciando il danno riferito al periodo antecedente alla sua gestione, e riduce parzialmente la condanna del farmacista per un errore di calcolo nella somma riferita a una delle ipotesi di danno. Il potere riduttivo ex art. 1 della legge n. 20/1994 è escluso in presenza di condotta dolosa.
Nota della Redazione
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