Revocatoria erariale: scientia fraudis non si presume dal solo vincolo parentale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 62 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di atto di disposizione a titolo oneroso successivo al sorgere del credito erariale, l’azione revocatoria esperita dal Procuratore regionale ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e dell’art. 73 c.g.c. richiede la prova della scientia fraudis del terzo acquirente, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Tale consapevolezza può desumersi anche da presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Il mero vincolo parentale o di coniugio con il debitore non è sufficiente a integrare la prova, occorrendo ulteriori elementi di anomalia dell’operazione, quali la coabitazione o il mancato pagamento del prezzo. Per stabilire se il credito sia sorto prima o dopo l’atto dispositivo rileva la data dell’illecito e non quella dell’accertamento giudiziale.

Il Fatto

La vicenda origina da una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria che aveva condannato una debitrice, in solido con una società, al risarcimento di oltre due milioni di euro in favore della Regione per indebita percezione di contributi eurounitari erogati nell’anno 2015. Con successiva pronuncia la medesima Sezione aveva accolto l’azione revocatoria proposta dalla Procura regionale, dichiarando inefficace nei confronti della Regione l’atto con cui la debitrice aveva trasferito a titolo oneroso all’ex coniuge, dietro corrispettivo di ventimila euro, la propria quota di un quarto di un immobile.

L’acquirente ha impugnato la decisione, censurando la dichiarazione di inammissibilità delle prove testimoniali e contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo. La Procura generale ha chiesto il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il quadro normativo, ricordando che l’azione revocatoria è mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a dichiarare inefficaci gli atti con cui il debitore pregiudica le ragioni del creditore. Se l’atto è a titolo gratuito bastano l’eventus damni e il consilium fraudis; se è a titolo oneroso occorre anche la scientia fraudis del terzo acquirente.

La Corte ribadisce che la prova della consapevolezza può ricavarsi da presunzioni semplici, compresi i vincoli parentali, richiamando Cass. civ., Sez. VI, n. 10928 del 2020 e Cass. civ., Sez. III, n. 22824 del 2022, secondo cui gli indici presuntivi devono essere gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Conferma inoltre che, per collocare temporalmente il credito, rileva la data dell’illecito e non quella dell’accertamento, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 11121 del 2020.

Nel merito, la Sezione accoglie le censure sull’elemento soggettivo. Poiché l’atto oneroso è successivo al sorgere del credito, la consapevolezza della debitrice non può ritenersi provata: gli accordi di separazione risalgono al 2019 e la negoziazione assistita al settembre 2020, mentre l’avviso di garanzia è stato notificato solo il 22 ottobre 2020 e l’invito a dedurre il 19 aprile 2021. Al momento degli accordi nessuna delle parti poteva conoscere il debito erariale. La prima rata del prezzo era stata pagata già nel giugno 2020.

Quanto alla scientia fraudis dell’acquirente, la Corte esclude che essa possa desumersi dal solo vincolo coniugale, ormai cessato, o dall’interessamento delle figlie, non provato. Manca qualsiasi indizio grave, preciso e concordante. Non si ritiene sufficiente, nella specie, il mero vincolo parentale, essendo necessari ulteriori elementi di anomalia, quali la coabitazione o il mancato pagamento del prezzo, entrambi assenti. L’atto traslativo si inserisce nella crisi matrimoniale e costituisce adempimento di accordi divorzili.

L’accoglimento assorbe ogni altra questione, compresa la doglianza istruttoria. La sentenza di primo grado è integralmente riformata, con rigetto dell’azione revocatoria e ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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