Responsabilità contabile e onere della prova della condizionalità nei contributi PAC (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 34 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità contabile per indebita percezione di contributi comunitari, l’allegazione di una fattispecie astrattamente riconducibile al rapporto di servizio è sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti; ogni questione sull’effettiva sussistenza del rapporto e sul quantum appartiene al merito. Spetta alla Procura regionale l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti di condizionalità dichiarati nella domanda unica di aiuto. Le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal terzo che non rivesta la qualità di titolare dell’azienda agricola non sono idonee, da sole, a escludere il pascolamento per conto terzi. In presenza di un quadro probatorio incerto, l’incertezza non può che risolversi nel rigetto della domanda.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il titolare di un’azienda agricola, contestandogli, a titolo di dolo, l’indebita percezione di contributi eurounitari erogati dall’Organismo Pagatore regionale nell’ambito della Politica Agricola Comune. Secondo l’atto di citazione, per le annualità 2011, 2012 e 2014 i contributi sarebbero stati ottenuti attraverso la simulazione della conduzione a pascolo dei terreni montani indicati nella domanda unica di aiuto, con uso improprio delle certificazioni rilasciate dai pascolatore per conto terzi.

La pretesa si articolava in euro 35.262,24 oltre accessori. In via transattiva l’Organismo Pagatore aveva già recuperato mediante compensazione la somma relativa al 2014, pari a euro 3.041,83. Il convenuto si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto al risarcimento e contestando nel merito l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’attore. La Regione Lombardia interveniva ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La difesa sosteneva che la domanda, in quanto rivolta a ottenere la restituzione dell’intero contributo percepito, costituisse esecuzione di una sanzione ai sensi dell’art. 60 reg. UE n. 1122/2009 e non riparazione del danno erariale. L’eccezione è infondata: ad incardinare la giurisdizione contabile basta l’allegazione di una fattispecie astrattamente riconducibile al rapporto di servizio, mentre il profilo sanzionatorio attiene al merito e al quantum del danno. Richiama sul punto Cass., Sez. Un., 28 maggio 2021, n. 15011 e Cass., Sez. Un., 7 giugno 2012, n. 9188.

Quanto alla prescrizione, l’eccezione resta assorbita nel rigetto di merito, poiché un diritto di cui non è stata dimostrata l’insorgenza non si può prescrivere: richiama Cass. S.U. 12 maggio 2017, n. 11799 e Cass. ord. n. 29.3.2018 n. 7889.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il regime della condizionalità: il presupposto del beneficio commisurato all’ettaro è l’effettivo utilizzo del terreno mediante pascolamento, o in alternativa sfalcio, da comprovare con i modelli 7 di monticazione e demonticazione. Passa poi a scrutinare le prove per ciascuna annualità.

Quanto al 2011, la Procura fondava l’accusa sulle dichiarazioni del figlio della titolare dell’azienda agricola indicata come pascolatrice, deceduta nel 2013. Il Collegio attribuisce a tali dichiarazioni rilevanza probatoria ridotta: prima del 2013 il dichiarante non era inserito nell’organizzazione dell’azienda della madre e si occupava principalmente di edilizia. Non risultando allegati ulteriori elementi idonei a dimostrare la gestione di fatto dell’azienda, le sue dichiarazioni non sono sufficienti. In atti risulta prodotto il contratto di servizi con la società che assisteva il convenuto e il pascolamento per conto terzi era stato accertato per il 2014.

Per il 2012, la prova della monticazione fittizia era desunta da un documento del sistema informatico regionale recante la dicitura di chiusura e riapertura d’ufficio dell’azienda del pascolatore. La circostanza non trova riscontro nella visura storica camerale, e appare riferibile a meri adempimenti amministrativi. Il Collegio ritiene inoltre pacifiche, ai sensi dell’art. 95, c. 1 c.g.c., la sostituzione del pascolatore originario e la mancata contestazione da parte della Procura.

In conclusione, i fatti posti a base dell’azione non trovano puntuale riscontro nella documentazione e mancano gli elementi gravi, precisi e concordanti necessari. La domanda è integralmente respinta. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 31, c. 2 c.g.c., sono poste a carico della Regione Lombardia, anche quale interventore adesivo dipendente, e liquidate in euro 1.600,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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