Totalizzazione internazionale e periodi esteri infra-annuali computabili subito (Corte dei Conti Sez. I App. n. 222 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, il periodo di contribuzione inferiore a un anno maturato all’estero deve essere preso in considerazione dall’istituzione competente dello Stato membro che può far valere almeno un anno di assicurazione, ai sensi dell’art. 57, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004, sia per l’accertamento del diritto sia per il calcolo della prestazione, alla data della liquidazione. Non è applicabile il differimento del nuovo calcolo previsto dall’art. 50, paragrafo 4, del medesimo Regolamento, allorché l’interessato non maturerà mai le condizioni previste dalla legislazione dello Stato estero per ottenere ivi il trattamento pensionistico. La valorizzazione immediata della contribuzione estera risponde alla ratio del principio di cumulo dei periodi assicurativi, funzionale alla libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea.

Il Fatto

L’appellato, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è titolare di pensione liquidata dall’INPS in regime misto, sulla base di un’anzianità di servizio che al 31 dicembre 1995 ammontava a 17 anni e 8 mesi. Aveva prestato in Germania, negli anni 1980 e 1981, un periodo lavorativo di sei mesi: ove computato, l’anzianità sarebbe salita oltre i 18 anni, consentendogli l’accesso al più favorevole sistema retributivo.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con sentenza n. 44/2024, aveva accolto il ricorso del militare, accertando il diritto al ricalcolo con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1.1.2012, con condanna dell’INPS alle maggiori somme. L’Istituto ha proposto appello, sostenendo che la contribuzione estera infra-annuale potrebbe rilevare solo al compimento dell’età pensionabile tedesca, fissata al 2 febbraio 2029.

La Motivazione della Corte

L’INPS ha invocato gli articoli 50, 52 e 57 del Regolamento comunitario per sostenere che, essendo la contribuzione italiana sufficiente all’accesso alla pensione dal 3 giugno 2022, si sarebbe applicata la prestazione autonoma di cui all’art. 52, paragrafo 1, lettera a), senza considerare i sei mesi tedeschi, inferiori a dodici e perciò inutili ai fini dell’accesso e della misura.

Il Collegio rileva anzitutto gli imprecisi richiami normativi che rendono l’appello confuso. Nel merito, osserva che la questione non attiene al riconoscimento del periodo estero, già avvenuto, ma solo al momento della sua valorizzazione. Il differimento sostenuto dall’Istituto poggia su una risalente circolare, contraddetta dal dato normativo.

Quanto all’art. 50, paragrafo 4, il nuovo calcolo d’ufficio presuppone che le condizioni previste dalle altre legislazioni siano destinate ad avverarsi. Nel caso di specie, come riconosciuto da entrambe le parti, l’interessato non maturerà mai alcun diritto a pensione in Germania, avendovi lavorato solo sei mesi: le condizioni tedesche non saranno mai soddisfatte.

Rileva invece l’art. 57 del Regolamento, dedicato ai periodi inferiori a un anno: tali periodi devono essere presi in considerazione dallo Stato che può far valere almeno un anno di assicurazione, anche per il calcolo della prestazione, alla data della liquidazione. Il sistema del doppio calcolo opera solo se il periodo estero supera l’anno.

La Corte richiama la ratio delle disposizioni sulla totalizzazione e la giurisprudenza citata dal giudice territoriale, secondo cui il cumulo dei periodi garantisce che l’esercizio della libera circolazione non privi il lavoratore dei vantaggi previdenziali che avrebbe conseguito compiendo l’intera carriera in un unico Stato membro. L’appello è perciò rigettato, con conferma della sentenza gravata e compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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