Responsabilità contabile per indebite sovvenzioni agricole fondate su possesso fittizio del gregge (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 36 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la mancata costituzione del convenuto e l’inerzia di fronte all’invito a dedurre determinano la non contestazione dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, con la conseguenza che il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio e ritenerli sussistenti. L’art. 167, comma 1, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti, costruisce la non contestazione come comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio. La falsa attestazione del possesso dei capi di bestiame, posta a base delle domande di sovvenzione, integra l’elemento soggettivo del dolo e fonda la responsabilità per il danno arrecato agli organismi pagatori.
Il Fatto
A seguito di notizie di stampa, la Procura regionale avviava accertamenti nei confronti di una ditta individuale esercente allevamento di ovini e caprini, titolare di partita IVA e beneficiaria di sovvenzioni sui fondi FEAGA e FEASR nelle campagne 2019, 2020 e 2021, per complessivi Euro 80.368,27.
Le indagini, compendiate nella comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla Polizia di Stato, facevano emergere che l’imprenditrice agricola avrebbe ottenuto illecitamente le provvidenze in difetto delle condizioni normative, essendo l’azienda esistente solo sul piano cartolare e mancando la proprietà effettiva dei capi di bestiame. La convenuta non si costituiva né in sede cautelare né nel giudizio di merito. La Procura regionale chiedeva la condanna al pagamento del danno patrimoniale, ripartito tra A.G.E.A. e A.R.G.E.A..
La Motivazione della Corte
La Sezione, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e la mancata costituzione della convenuta, ne dichiarava la contumacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione all’art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009.
Nel merito, la domanda risarcitoria era ritenuta fondata. Il Collegio aderiva alla tesi accusatoria, traendo gli elementi costitutivi della responsabilità dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel procedimento penale. Gli accertamenti della Polizia di Stato e i controlli del Servizio Sanità Animale avevano comprovato che la convenuta, nelle domande di finanziamento inoltrate negli anni dal 2019 al 2021, aveva attestato falsamente il possesso di un gregge in realtà insussistente.
La Sezione rimarcava il contegno processuale inerte della convenuta e richiamava il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. costruisce la non contestazione non come scelta neutra, ma come comportamento rilevante ai fini dell’oggetto del giudizio. Il giudice deve pertanto astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente. Diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe garantita in modo più intenso rispetto a quella del convenuto che si costituisca.
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo era ritenuto manifesto, avendo la convenuta posto in essere consapevolmente una condotta diretta a indurre in errore gli enti erogatori. Pacifico il nesso eziologico, la Sezione quantificava il danno in Euro 80.368,27, da suddividere tra i due organismi pagatori. La convenuta era condannata al pagamento, a titolo di dolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il sequestro conservativo si convertiva in pignoramento ai sensi dell’art. 686 cod. proc. civ.; le spese di giudizio seguivano la soccombenza.
Nota della Redazione
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