Responsabilità contabile per indebita percezione di certificati bianchi non rendicontati (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 54 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) instaura un rapporto di servizio tra il Gestore dei Servizi Energetici e la società beneficiaria, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Il beneficiario che, a fronte delle verifiche del GSE, non produca la documentazione comprovante la realizzazione dei progetti di efficientamento energetico, non dimostra la destinazione del contributo alle finalità pubbliche che ne costituiscono la causa giustificatrice: i certificati percepiti sono pertanto indebiti e il loro controvalore, non restituito, integra danno erariale. Gli amministratori che abbiano richiesto, ottenuto e ceduto i titoli senza rendicontazione rispondono a titolo di dolo, in solido tra loro, secondo la quota di riparto interno.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio una società e i suoi amministratori per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale in favore del GSE. Nel periodo 2015-2017 la società avrebbe presentato al Gestore 92 e 61 richieste, con annessi progetti standardizzati di riduzione dei consumi di energia primaria, conseguendo complessivi 5.072 e 1.848 titoli di efficienza energetica, per un controvalore di euro 1.267.266,86.

Il GSE, non avendo ottenuto riscontro documentale alle proprie richieste di verifica, ha dichiarato la decadenza dei primi titoli e annullato in autotutela i secondi. La società non ha restituito il controvalore. Dopo il difetto di competenza territoriale dichiarato dalla Sezione giurisdizionale del Lazio con ordinanza n. 129/2024, la Procura pugliese ha riassunto la causa davanti alla Sezione regionale. I convenuti, regolarmente notificati, non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma anzitutto la sussistenza del rapporto di servizio e, con esso, della giurisdizione contabile. L’emissione dei certificati energetici sulla base dei progetti presentati e l’inserimento della società beneficiaria nel programma pubblico di risparmio energetico fondano la giurisdizione. Il principio è qualificato come pacifico e consolidato nella giurisprudenza della Corte regolatrice e del giudice contabile, richiamata a sostegno dell’autonomia dell’azione erariale rispetto ad altre iniziative della pubblica amministrazione.

Nel merito, la Corte ravvisa l’illecito nella violazione della normativa sul rilascio dei certificati bianchi. La società, con atti riferibili al primo amministratore, ha ottenuto i titoli senza produrre la documentazione richiesta in sede di verifica e senza restituirli. Poiché la decadenza e l’annullamento in autotutela non sono stati contestati né in sede amministrativa né nel presente giudizio, il Collegio ritiene certo e incontestato il carattere indebito dei contributi.

La Corte enuncia il criterio probatorio decisivo: in difetto della produzione documentale idonea a dimostrare la corretta erogazione degli incentivi, è configurabile il fatto costitutivo della pretesa erariale, non avendo il beneficiario comprovato la destinazione del contributo alle finalità pubbliche che ne costituivano la causa giustificatrice.

Quanto all’elemento soggettivo, la condotta è riferita al primo amministratore a titolo di dolo: egli ha sottoscritto le richieste, ha ceduto a terzi i titoli prima delle verifiche, comparendo quale unico autore delle vendite, e non ha restituito quanto ottenuto. Alla seconda amministratrice, subentrata nella gestione, è contestata la mancata conservazione e dimostrazione documentale dei progetti, in concorso con il predecessore, sulla base della consapevole violazione degli obblighi, compresi quelli restitutori.

Il danno pubblico, concreto e attuale, è individuato nel depauperamento del GSE per la mancata restituzione dei 6.920 titoli indebitamente erogati o del loro controvalore. La Corte accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido, ripartendo internamente il risarcimento in misura prevalente a carico del primo amministratore, che ha concepito, avviato e perpetrato l’operazione, rispetto alla seconda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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