Danno erariale per incarico esterno non autorizzato e dolo del dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 33 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico a tempo pieno che presenta domanda di autorizzazione per un incarico esterno indicando un committente diverso da quello effettivo viola i doveri di servizio e integra il dolo contrattuale, poiché la reticenza impedisce all’amministrazione di valutare la compatibilità dell’incarico con le esigenze di servizio. Il compenso percepito per l’attività non autorizzata deve essere integralmente riversato all’amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute fiscali, senza deduzione di spese od oneri.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una segnalazione interna con cui un Comune, all’esito di accertamenti su un campione di dipendenti e di riscontri richiesti all’Agenzia delle Entrate, ha rappresentato alla Procura regionale la percezione, da parte di una propria funzionaria, di un reddito nel 2007 ulteriore rispetto alla retribuzione istituzionale, erogato da un soggetto che rivestiva presso l’ente la qualifica di dirigente sovraordinato.

La dipendente aveva dichiarato di avere svolto l’attività in forza di un’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza per una collaborazione a favore di altro Comune, ammettendo poi che il pagamento era provenuto dal predetto dirigente, nella veste di professionista incaricato, e non dall’ente beneficiario. Esperita l’istruttoria e intimato il versamento della somma, la Procura regionale ha contestato il danno erariale per attività extralavorativa non autorizzata, connotata da dolo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone il versamento del compenso dovuto per le prestazioni svolte in violazione del divieto nel conto dell’entrata dell’amministrazione di appartenenza. La norma è letta in connessione con il comma 5, che assegna all’autorizzazione la funzione di accertare in concreto la compatibilità dell’attività esterna con le funzioni svolte in regime di tempo pieno, non solo sotto il profilo del conflitto di interessi, ma anche in relazione al buon andamento dell’ente.

Su tale premessa la Corte disattende la tesi difensiva del carattere meramente formale della violazione. Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione risulta viziato in radice sotto un duplice profilo: la condotta reticente della dipendente, che nell’istanza ha indicato quale committente un soggetto diverso da quello reale, e il conflitto di interessi in cui versava il dirigente che ha espresso il parere richiamato nel preambolo del provvedimento, essendo al contempo erogante del compenso e superiore gerarchico della richiedente.

Quanto al pregiudizio, la Sezione richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 13/QM/2021, secondo cui l’intera somma incamerata deve essere riversata al lordo delle ritenute fiscali, a prescindere da spese ed oneri sostenuti, e riconduce la fattispecie alla responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio, in linea con Sezioni Riunite n. 26/QM/2019.

Il requisito soggettivo è qualificato come dolo contrattuale, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Riunite e dalle sezioni giurisdizionali citate: il dolo erariale consiste nella consapevolezza e volontà dell’azione o omissione contra legem, con riguardo alla violazione dei doveri di servizio e alle conseguenze dannose per le finanze pubbliche, e può integrarsi anche mediante una rappresentazione strumentale dei presupposti di fatto, ove sussista il dovere giuridico di farli conoscere con precisione. La convenuta è pertanto condannata al pagamento in favore dell’ente della somma percepita, oltre rivalutazione e interessi, con spese di giustizia a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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