Conto consegnatario azioni redatto con metodo patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 110 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari e partecipazioni di un ente locale deve essere rappresentativo delle variazioni di valore dei beni affidati, non limitandosi al titolo originario nella sua materialità. Anche quando la gestione riguarda un periodo inferiore all’esercizio, il conto deve esporre i valori rilevati all’inizio e alla conclusione della gestione, in coerenza con il verbale di passaggio delle consegne. Il criterio di valutazione non è rimesso alla libera scelta dell’agente: la consistenza delle partecipazioni deve corrispondere al metodo del patrimonio netto effettivamente utilizzato nel bilancio dell’ente, restando esclusa la valutazione al valore nominale. Ne deriva l’irregolarità del conto che espone una consistenza disallineata dalle scritture contabili dell’ente e che non trova riscontro nel passaggio di gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto del consegnatario dei titoli azionari di un Comune per il periodo 1 gennaio/15 giugno 2022, corrispondente all’ultima gestione del Sindaco cessato per fine mandato. Il conto, depositato nel giugno 2023, esponeva un valore iniziale delle partecipazioni pari a € 2.155.990,00 e un valore finale pari a zero, in asserita corrispondenza con il passaggio delle consegne al Sindaco subentrante.

Il Magistrato istruttore rilevava che il valore iniziale non concordava con quello risultante dal conto del patrimonio dell’ente e che il valore finale non trovava corrispondenza nel conto del consegnatario subentrante. Il conto veniva quindi rimesso all’esame del collegio anche ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. d), c.g.c. Il Pubblico Ministero concludeva per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della rappresentazione delle variazioni di valore. L’art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, richiamato per gli agenti degli enti locali dall’art. 93 del TUEL, stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio di conto non può limitarsi al titolo originario, ma deve riguardare anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili distribuiti (Cass. SS.UU. n. 7390/2007).

Da ciò discende che, anche per una gestione infra-annuale, il conto deve esporre i valori rilevati all’inizio e alla conclusione della gestione, da annotare tanto nel conto del subentrante quanto nel verbale di passaggio delle consegne. Nel caso esaminato un formale passaggio di consegne non è intervenuto: il verbale di verifica straordinaria di cassa richiamato non contiene elementi riferibili al trasferimento delle partecipazioni, non indicando quante e quali siano, né se i titoli siano depositati presso l’ente o dematerializzati.

Il conto è irregolare anche sotto il profilo del criterio di valutazione. La consistenza iniziale delle partecipazioni è stata indicata al valore nominale, in contrasto con il principio contabile 6.1.3 allegato al D.lgs. n. 118/2011, che impone per le partecipazioni azionarie il criterio del costo ridotto delle perdite durevoli di valore e, per le società controllate e partecipate, il metodo del patrimonio netto. Il valore delle partecipazioni risultante dal bilancio consuntivo 2022 dell’ente è pari a € 3.984.186,10, con evidenza del disallineamento rispetto alla consistenza esposta nel conto.

La Corte afferma che la scelta del criterio di valutazione non è neutra rispetto alle finalità della rendicontazione giudiziale. Dalla obbligatorietà del rendiconto deriva il corollario della necessaria corrispondenza, ai fini della parificazione, tra le scritture del conto giudiziale e quelle generali dell’ente, primo fra tutte lo stato patrimoniale del bilancio.

Quanto alla relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ne ribadisce l’obbligatorietà e la funzione di elemento di giudizio sull’attendibilità delle risultanze del conto, precisando che deve essere resa da un organo di controllo interno in posizione di terzietà rispetto all’agente. Nel caso di specie la relazione depositata, limitandosi a dare atto della presentazione e parificazione dei conti, è giudicata inidonea a dare compiuta evasione all’adempimento. Il conto, pertanto, non è approvato e l’agente non è ammesso a discarico; non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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